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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19525/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della polizia municipale per violazione dell'art. 146, comma 3, c.d.s., contestata al proprietario di un veicolo per avere oltrepassato un'intersezione semaforizzata con luce rossa. Il destinatario dell'atto ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, che l'ha respinta. In appello il Tribunale ha invece accolto l'impugnazione del soccombente, ritenendo assorbente l'assenza della delibera della Giunta comunale che avrebbe autorizzato l'installazione dell'impianto automatico di rilevazione dell'infrazione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel fascicolo non risulta depositata la relazione di notificazione della sentenza impugnata, documento necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione; inoltre, dal solo confronto tra data di pubblicazione della sentenza e data di notifica del ricorso non è possibile accertare il rispetto del termine breve, essendo trascorsi più di sessanta giorni.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso del Comune. La decisione si fonda sulla mancata osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché non è stata depositata la relazione di notificazione della sentenza impugnata e, quindi, non è verificabile la tempestività dell'impugnazione. Non vengono liquidate spese, perché l'intimato non ha svolto difese. Inoltre, viene dato atto dell'obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 3, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)

    Norma sostanziale posta a base della contestazione amministrativa relativa al passaggio con semaforo rosso.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se avvenuta, è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, perché consente il controllo della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che, decorso il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, la tempestività del ricorso non può essere verificata senza la relazione di notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di definizione sfavorevole del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta, è condizione processuale necessaria e la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso.
  • La Corte può rilevare d'ufficio l'improcedibilità quando non sia possibile verificare la tempestività dell'impugnazione né dal deposito effettuato né dal solo intervallo tra pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso.
  • Se l'intimato non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
  • La condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato presuppone la ricorrenza dei presupposti processuali previsti dalla legge e viene dichiarata nel dispositivo anche in caso di improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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