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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5460/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione tra le condanne: a) sentenza del Tribunale di Matera 19/03/2019 (divenuta irrevocabile il 13/04/2021) per reati commessi tra il 18/09/2018 e il 19/10/2018; b) sentenza del Tribunale di Bari 24/10/2018 (divenuta irrevocabile il 29/01/2020) per un furto commesso il 23/10/2018. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo insufficienti gli elementi per ricondurre tutti i reati a un medesimo disegno criminoso, qualificandoli invece come espressione di abitualità delinquenziale. Il ricorrente ha censurato la mancata valutazione degli elementi prodotti (omogeneità delle condotte, prossimità temporale e spaziale, compartecipazione dello stesso soggetto) e l'inosservanza della valutazione già operata dal giudice della cognizione, che aveva riconosciuto la continuazione tra episodi analoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Matera per nuovo giudizio in diversa composizione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può omettere di considerare e motivatamente discostarsi dalla valutazione già effettuata in sede cognitoria; ha inoltre precisato che l'assenza di motivazione sul perché il furto commesso quattro giorni dopo non rientrerebbe nel medesimo disegno criminoso costituisce vizio. Dispositivo: annullo e rinvio al Tribunale di Matera.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola le istanze al giudice dell'esecuzione per questioni concernenti l'esecuzione della pena, ivi compreso il riconoscimento della continuazione; interpretata dalla Corte nel senso che il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente la domanda ma non può ignorare o non motivare il disconoscimento della valutazione già compiuta dal giudice della cognizione

  • codice penale, artt. 110, 81, 624, 625

    Gli articoli individuano i reati e le circostanze di concorso; le fattispecie contestate (furti e concorso) costituiscono il materiale oggettivo della richiesta di continuazione. La sentenza precisa che la mera abitualità a delinquere o la ripetizione dei reati non sostituiscono l'elemento intellettivo della continuità ("unità di ideazione"): per il riconoscimento della continuazione occorrono indici esterni (omogeneità, prossimità temporale e spaziale, compartecipazione, modus operandi) che evidenzino un disegno criminoso unitario

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione è libero nella valutazione ma deve esplicitamente confrontarsi con le valutazioni già espresse dal giudice della cognizione; se decide diversamente deve motivare in modo specifico e significativo
  • La continuazione richiede l'accertamento, anche indiziario, di un'unità di ideazione: non basta la ripetizione o l'abitualità delinquenziale
  • Gli indici maggiormente significativi per riconoscere la continuazione sono: omogeneità delle condotte, prossimità temporale, prossimità spaziale, identità o compartecipazione degli autori, analogia del modus operandi
  • Quando esistono sentenze di cognizione che già hanno riconosciuto un disegno criminoso per reati analoghi, il giudice dell'esecuzione deve considerare tale valutazione e spiegare perché non la ritenga applicabile ai fatti dedotti
  • Per la difesa: documentare e mettere in rilievo gli elementi esterni (tempi, luoghi, partecipanti, modalità) e richiamare eventuali valutazioni favorevoli già espresse in sede cognitoria; chiedere motivazione puntuale in caso di diniego
  • Per il giudice: il diniego della continuazione è ammesso solo se emergono "specifiche e significative circostanze" che giustifichino la non riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso

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