Cassazione Civile, Ordinanza n. 00258/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva convenuto davanti al giudice ordinario la società distributrice dell'energia elettrica chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'impianto ascensore dell'edificio, asseritamente causati da un forte sbalzo di tensione nella fornitura elettrica. Il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendola appartenente al giudice amministrativo, sul presupposto che la trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica integrassero servizio pubblico essenziale affidato in concessione e quindi rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Riassunto il giudizio, anche il TAR ha dubitato della propria giurisdizione, osservando che nella specie non venivano in rilievo poteri autoritativi di organizzazione del servizio, ma solo una pretesa patrimoniale da disservizio nell'esecuzione di un rapporto di utenza/servizio avente natura privatistica. Il ricorso in regolamento di giurisdizione ha quindi avuto ad oggetto la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla domanda risarcitoria da difettosa erogazione del servizio elettrico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia non riguardasse l'esercizio o il mancato esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, né comportamenti mediatamente riconducibili a tali poteri, ma un danno derivante dalla difettosa erogazione del servizio, collocandosi così nell'ambito dei rapporti di utenza e del non esatto adempimento. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché si trattava di conflitto negativo di giurisdizione e le parti non avevano svolto difese in questa fase.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indicato come base del ricorso introduttivo di primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 380-ter c.p.c.
richiamato per la trattazione del regolamento di giurisdizione sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
art. 33 d.lgs. n. 89 del 1998
richiamato dal tribunale ordinario come fondamento della pretesa giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel testo allora vigente.
art. 133, comma 1, lettere c) e o), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato quale norma che devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie in materia di pubblici servizi solo quando il danno sia riflesso dell'organizzazione del servizio e vi sia esercizio o mancato esercizio di poteri autoritativi.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a pubblici servizi, la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste solo quando la lite investa l'esercizio, il mancato esercizio o comunque comportamenti riconducibili al potere autoritativo della pubblica amministrazione.
- Quando la domanda concerne il cattivo funzionamento o la difettosa erogazione del servizio e si traduce in una pretesa risarcitoria da inadempimento o non esatto adempimento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre distinguere tra profili di organizzazione del servizio e rapporti di utenza: i primi possono attrarre la giurisdizione amministrativa, i secondi restano di regola al giudice ordinario.
- La mera attinenza della controversia a un servizio pubblico essenziale o a un servizio affidato in concessione non è sufficiente, da sola, a radicare la giurisdizione amministrativa, se manca un esercizio di potere pubblicistico.
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