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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-889/24

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 maggio 2026. — SIA „DELVE 2” contro Valsts ieņēmumu dienests. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 – Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Articolo 1, paragrafo 3 – Dichiarazione in dogana – Domanda di rettifica – Presentazione, da parte dell’importatore, successivamente alla dichiarazione in dogana, di una fattura commerciale rispondente ai requisiti di tale disposizione. — Causa C-889/24

Giurisprudenza europea62024CJ0889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il rapporto tra il regolamento antidumping 2022/191 e il codice doganale dell’Unione. Ha stabilito che una fattura commerciale conforme può essere presentata anche dopo la dichiarazione in dogana, ma che ciò non basta da solo a ottenere il dazio individuale più favorevole. Le dogane restano legittimate a controllare la veridicità e completezza dei dati e a chiedere documentazione supplementare. La decisione segue l’impostazione antifrode già affermata nella giurisprudenza precedente.

Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191: presentazione postuma di fattura commerciale valida e sua idoneità a fondare automaticamente l’applicazione del dazio antidumping individuale

La questione giuridica

Se, ai fini dell’applicazione di un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, l’importatore possa presentare dopo la dichiarazione in dogana una fattura commerciale conforme ai requisiti dell’articolo 1, paragrafo 3; e se la sola presentazione di una fattura conforme basti automaticamente a giustificare l’applicazione dell’aliquota antidumping individuale, oppure se le autorità doganali conservino poteri di controllo e verifica ulteriori.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 consente all’importatore di produrre anche dopo la dichiarazione in dogana una fattura commerciale valida e conforme ai requisiti formali previsti, eventualmente redatta o corretta a posteriori. Tuttavia, tale fattura costituisce solo una condizione necessaria e non sufficiente per ottenere l’aliquota antidumping individuale: le autorità doganali possono e devono ancora verificare l’esattezza e la validità delle informazioni e richiedere ulteriori prove, sicché la mera presentazione della fattura non impone automaticamente l’applicazione dell’aliquota ridotta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
  • Articolo 1, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione)
  • Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 48 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87

Dazio antidumping su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio: fattura commerciale valida presentata dopo la dichiarazione in dogana

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, relativo a un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. Il caso nasce dal rifiuto dell’amministrazione tributaria lettone di rettificare dichiarazioni in dogana presentate da DELVE 2 SIA per ottenere l’applicazione di un’aliquota antidumping individuale più favorevole.

Fatti e procedimento principale

DELVE aveva importato rondelle di ferro o acciaio e, nelle dichiarazioni in dogana del luglio 2022, aveva inizialmente allegato fatture non idonee a identificare emittente e produttore. Per tale ragione le merci erano state assoggettate all’aliquota del 86,5% applicabile a «tutte le altre società». Successivamente, nel settembre 2022 e poi nel marzo 2023, la società ha chiesto la rettifica delle dichiarazioni presentando fatture commerciali nuove o corrette, formalmente conformi all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 e riferite al produttore Jiashan Xiaohai Metal Products Factory, inserito nell’allegato del regolamento. L’amministrazione lettone ha dapprima negato la rettifica per vizi formali della fattura e, successivamente, pur riconoscendo la conformità formale dei documenti, ha comunque rifiutato l’applicazione dell’aliquota ridotta, ritenendo necessario dimostrare in modo inequivoco che il produttore indicato fosse effettivamente l’origine delle merci.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191;
  • i considerando 606 e 607 dello stesso regolamento;
  • l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione);
  • gli articoli 46 e 48 del codice doganale dell’Unione;
  • l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione.

I considerando 606 e 607 spiegano che la presentazione di una fattura commerciale valida serve a ridurre i rischi di elusione, ma non esaurisce i controlli che le autorità doganali devono svolgere.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 consenta la presentazione, dopo la dichiarazione in dogana, di una fattura commerciale valida redatta a posteriori;
  • se la presentazione di una fattura conforme basti, da sola, a fondare automaticamente l’applicazione dell’aliquota antidumping individuale.

Ragionamento della Corte sulla presentazione postuma della fattura

La Corte osserva che il testo dell’articolo 1, paragrafo 3, richiede la presentazione di una fattura valida per ottenere l’aliquota individuale, ma non indica quando tale fattura debba essere depositata. Né il regolamento 2022/191 contiene una disciplina autonoma sul momento di presentazione della fattura. Richiamando il codice doganale dell’Unione, la Corte rileva che l’articolo 173, paragrafo 3, consente, in certi casi, la rettifica della dichiarazione in dogana entro tre anni, anche per consentire al dichiarante di adempiere agli obblighi relativi al regime doganale. Inoltre, gli articoli 46 e 48 consentono controlli doganali anche a posteriori e la verifica della documentazione prodotta. Alla luce di tale contesto e della finalità antifrode del regolamento antidumping, la Corte conclude che l’importatore può presentare anche successivamente alla dichiarazione una fattura commerciale conforme, eventualmente redatta o corretta dopo il deposito della dichiarazione.

Ragionamento della Corte sulla sufficienza della fattura conforme

La Corte precisa però che la fattura conforme costituisce soltanto una condizione necessaria, non sufficiente, per l’aliquota individuale. L’articolo 15, paragrafo 2, del codice doganale impone al dichiarante di fornire informazioni accurate e complete, mentre gli articoli 46 e 48 attribuiscono alle dogane poteri di controllo sull’esattezza, autenticità e validità dei documenti. I considerando 606 e 607 confermano che la presentazione della fattura non è l’unico elemento da considerare e che restano dovuti controlli ordinari e richieste di documenti supplementari. Secondo la Corte, un’interpretazione che attribuisse alla sola fattura un effetto automaticamente decisivo renderebbe ineffettive le misure antifrode e agevolerebbe pratiche elusive.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 consente all’importatore di presentare, anche dopo la dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida e conforme ai requisiti previsti, redatta a posteriori;
  • tuttavia, la sola presentazione di una fattura commerciale valida non comporta automaticamente l’applicazione dell’aliquota antidumping individuale, poiché le autorità doganali conservano il potere di verificarne l’esattezza e di richiedere ulteriori prove.

Principio ricavabile per la pratica doganale

Per gli operatori economici, la pronuncia chiarisce che la documentazione antidumping può essere integrata o corretta anche dopo l’importazione, entro i limiti del codice doganale dell’Unione. Resta però necessario poter dimostrare, in sede di controllo, la corrispondenza sostanziale tra merce, produttore e fattura, perché la conformità formale del documento non vincola automaticamente l’amministrazione doganale alla tariffa più favorevole.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingunione doganalecodice doganale dell’unionecontrolli doganalirettifica della dichiarazione in dogana

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