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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03157/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2005 con cui l’Ufficio recuperava a tassazione maggiori redditi non dichiarati: da un lato i compensi percepiti per l’attività di giudice di pace, dall’altro il canone di locazione relativo a un contratto di locazione di fabbricato stipulato il 22 giugno 2005 e indicato come partecipato dalla contribuente. La CTP e poi la CTR rigettavano le impugnazioni della contribuente. In Cassazione la parte ricorrente articolava otto motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione inesistente o apparente della sentenza d’appello; (2) omessa pronuncia su tutti i motivi di gravame, soprattutto sulla censura relativa al recupero a tassazione del reddito da locazione per difetto di motivazione, indecifrabilità dei conteggi e carenza del presupposto; (3) violazione del TUIR sostenendo che i compensi da giudice di pace, soggetti a ritenuta alla fonte, dovessero essere esclusi dalla base imponibile; (4) violazione degli artt. 13, 50 e 53 TUIR, deducendo l’illegittimità della mancata detrazione ex art. 13 per tali redditi e una questione di costituzionalità; (5) violazione dell’art. 50 TUIR per non avere detratto la parte del compenso riversata allo Stato; (6) violazione degli artt. 2 e 53 Cost. perché l’Ufficio non avrebbe provato la destinazione del maggior tributo; (7) omesso esame della censura costituzionale; (8) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, perché l’avviso non avrebbe consentito di individuare il contratto di locazione per mancanza di indicazioni su ubicazione dell’immobile e nominativo dell’altro compartecipe. La ricorrente chiedeva anche il rinvio a nuovo ruolo per una pretesa definizione agevolata, ma la Corte lo rigettava per mancanza di prova del deposito dell’istanza e perché la documentazione richiamata riguardava altra controversia.

La decisione

La Corte ha rigettato l’istanza di rinvio a nuovo ruolo per definizione agevolata, ritenendola non provata e comunque riferita ad altra controversia. Nel merito, ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo (quanto al profilo generico di omessa pronuncia), il quinto, il sesto e il settimo motivo; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo; ha ritenuto infondato, nei limiti in cui era formulato, il profilo del secondo motivo relativo alla motivazione sull’avviso di accertamento per il reddito da locazione e ha escluso il vizio di motivazione dell’atto impositivo, poiché il contratto risultava agevolmente individuabile sulla base degli estremi riportati. In sintesi, la sentenza impugnata è stata confermata: i compensi da giudice di pace erano correttamente assoggettati a tassazione come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, senza applicazione della detrazione invocata; il reddito da locazione era correttamente recuperato a tassazione; l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato. Non sono state liquidate spese per la tardiva costituzione dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e richiede specifica indicazione del fatto, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo se la parte dimostra che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, ritualmente e specificamente formulata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la censura è però inammissibile se dedotta in modo generico, senza indicare il capo specifico asseritamente omesso.

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma del processo tributario nel contesto della censura di omessa pronuncia.

  • art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi delle diverse categorie che concorrono a formarlo; la tesi dell’esclusione dei compensi da giudice di pace non è accolta.

  • art. 47, comma 1, lett. f), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    I compensi percepiti quale giudice di pace sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

  • art. 13 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le detrazioni ivi previste per i redditi da lavoro dipendente non spettano ai compensi assimilati di cui all’art. 47, comma 1, lett. f), TUIR.

  • art. 50, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato dalla ricorrente in combinato con l’art. 13, ma ritenuto correttamente applicato nel senso dell’assimilazione dei compensi da giudice di pace ai redditi di lavoro dipendente.

  • art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il sostituto d’imposta opera la ritenuta a titolo di acconto sulla parte imponibile.

  • art. 8 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Conferma il principio generale del cumulo dei redditi imponibili nella determinazione del reddito complessivo.

  • art. 2 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina fiscale applicata violi i principi solidaristici richiamati dalla ricorrente.

  • art. 3 Cost.

    La diversa disciplina fiscale non viola l’eguaglianza, perché i redditi da lavoro dipendente e i compensi per pubbliche funzioni non sono situazioni sostanzialmente identiche.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di progressività non impone che l’Ufficio dimostri la destinazione finale delle somme riscosse con la singola imposizione.

  • art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241

    L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’atto impositivo riguarda solo gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente.

  • art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell’avviso è sufficiente se consente di individuare agevolmente l’atto richiamato; l’allegazione non è necessaria quando il contribuente può conoscere l’atto senza complesse ricerche.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in tema di motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50

    Invocato dalla ricorrente per la definizione agevolata; il rinvio è stato negato perché non risultava provato il deposito dell’istanza e la documentazione si riferiva ad altra causa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica di un fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente lamentare in modo generico una motivazione sintetica o non condivisa.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non viene individuata con precisione la domanda o eccezione rimasta priva di decisione e l’atto processuale in cui essa è stata proposta.
  • Ai fini dell’IRPEF il reddito complessivo deriva dal cumulo dei redditi imponibili delle diverse categorie, salvo specifiche esclusioni di legge; i compensi per l’attività di giudice di pace sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e concorrono alla formazione del reddito complessivo.
  • Le detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente non si estendono automaticamente ai redditi assimilati, se la legge ne prevede un regime specifico diverso.
  • La questione di legittimità costituzionale non può essere fatta valere come motivo autonomo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; deve essere dedotta come questione incidentale sulla norma applicata.
  • L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento sussiste solo per gli atti non conosciuti e non facilmente conoscibili dal contribuente; quando il richiamo è tale da rendere l’atto agevolmente individuabile, la motivazione può ritenersi sufficiente.
  • La deduzione di un errore di determinazione del reddito per mancata decurtazione di somme riversate allo Stato richiede una specifica allegazione del fatto e del quantum; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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