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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01519/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il ricorso non attaccava la validità del consenso, né la qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena; lamentava invece la mancanza di motivazione sulla congruità della pena e sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, nonostante il giudice avesse applicato esattamente la pena concordata. La Corte ha ritenuto il motivo non deducibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento solo per specifici vizi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito contro la sentenza di patteggiamento. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nella specie non era denunciata un'illegalità della pena, ma solo la mancata motivazione su congruità e bilanciamento a fronte di una pena concordata e rientrante nei limiti legali, il ricorso è stato dichiarato immediatamente inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone l'immediata declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'illegalità della pena ricorre solo se la sanzione inflitta è fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo entro un catalogo tassativo di motivi, non estensibile a censure sulla mera congruità della pena o sulla motivazione del bilanciamento se la pena è quella concordata.
  • La doglianza relativa alla mancata motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio è inammissibile quando non venga dedotta l'illegalità della pena e il giudice abbia applicato esattamente la pena concordata dalle parti.
  • L'illegalità della pena sussiste solo se la sanzione irrogata è fuori dal limite edittale oppure diversa da quella stabilita dalla legge; non basta contestarne l'opportunità o la motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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