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Sentenza

Sentenza n. 8664/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio comunicato in data 26.11.2025, protocollo n. 3/2025; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio comunicato in data 26.11.2025, protocollo n. 3/2025; - del provvedimento di conferma del diniego prot. n. 57/2026, depositato nel fascicolo telematico in data 02.03.2026; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare il provvedimento di visto per motivi di studio richiesto dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202515571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio e successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, ammessa alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un’università italiana, ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di conferma adottato dopo l’accoglimento della domanda cautelare. L’Amministrazione aveva ritenuto non dimostrata la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento, valorizzando la costituzione, in prossimità della domanda, di un deposito bancario di 11.000 euro, l’assenza di redditi propri della richiedente, il modesto reddito pensionistico della madre garante e la concessione di una borsa di studio comprendente alloggio, mensa e trasporti. Sono state dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998, dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 44-bis d.P.R. 394/1999, della circolare MUR 2025/2026, della direttiva 2004/114/CE e del decreto interministeriale n. 850/2011; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto e apparenza della motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza e manifesta illogicità. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il deposito superava la soglia minima prevista dalla direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000, che derivava da un bonifico della madre con causale riferita agli studi e provvista proveniente dalla vendita di un immobile, e che la borsa di studio riduceva drasticamente le spese di soggiorno. Ha inoltre lamentato che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valutato il superamento del test IMAT e non avesse previamente effettuato un colloquio.

La decisione

Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato accolto nei limiti della necessità di riedizione del potere. Il TAR ha annullato il diniego originario e il provvedimento di conferma, ritenendo sussistente un deficit istruttorio e motivazionale. Il giudice ha ricostruito la disciplina dei mezzi di sussistenza per il visto di studio, rilevando che la competenza a individuare i relativi parametri appartiene al Ministero dell’Interno e che gli importi stabiliti dalla direttiva del 1° marzo 2000 costituiscono un livello minimo, senza tuttavia escludere una valutazione complessiva dell’adeguatezza delle garanzie finanziarie. Il deposito di 11.000 euro, superiore alla soglia di riferimento, non poteva essere disconosciuto esclusivamente perché costituito poco prima della domanda, soprattutto considerata la giovane età della richiedente, la causale del bonifico, la provenienza della provvista dalla vendita di un immobile e l’assenza di contestazioni efficaci dell’Amministrazione. Il Consolato aveva inoltre ignorato il reddito della madre e, soprattutto, la borsa di studio comprendente alloggio, mensa e trasporti, elementi che riducevano significativamente le esigenze economiche della studentessa. La concessione della borsa non dimostrava, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, l’incapienza finanziaria, ma costituiva un fattore favorevole nella valutazione della capacità di sostentamento. Il potere dell’Amministrazione di verificare l’effettiva disponibilità dei mezzi e di escludere finalità migratorie non può essere esercitato secondo una logica meramente censuaria né mediante una valutazione parcellizzata e irragionevole degli elementi probatori. L’annullamento ha comportato l’obbligo di riesaminare l’istanza entro quindici giorni, nel rispetto del vincolo conformativo e dei principi di buona fede e correttezza, al fine di consentire, in assenza di ulteriori ostacoli, l’immatricolazione per l’anno accademico interessato. È stata invece respinta, allo stato, la domanda di condanna al rilascio diretto del visto, poiché il deficit istruttorio imponeva il riesercizio del potere e impediva al giudice di sostituirsi all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998

    lo straniero può ottenere il visto d’ingresso qualora dimostri «di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza»

    La norma pone il requisito generale della disponibilità di mezzi di sussistenza e attribuisce al Ministero dell’Interno la definizione dei relativi parametri mediante apposita direttiva.

  • art. 39, comma 3, lett. a), d.lgs. 286/1998

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Demanda al regolamento di attuazione la disciplina degli adempimenti per il visto e delle modalità di prestazione della garanzia di copertura economica per gli studenti stranieri.

  • art. 44-bis, comma 1, d.P.R. 394/1999

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiama, per l’ingresso per motivi di studio, le condizioni previste dall’art. 39 del testo unico e dall’art. 46 del regolamento.

  • art. 46 d.P.R. 394/1999

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede la disciplina dell’ammissione degli stranieri ai corsi universitari e il rinvio ai provvedimenti relativi ai mezzi di sussistenza.

  • art. 5 direttiva del Ministero dell’Interno 1° marzo 2000

    «i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall’art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell’ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall’art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto»

    Il rinvio all’attuale art. 34 d.P.R. 394/1999 è divenuto inconferente; nondimeno, la disciplina dei mezzi di sussistenza deve essere integrata mediante il parametro generale della tabella allegata alla direttiva, applicabile in via residuale.

  • art. 6 direttiva del Ministero dell’Interno 1° marzo 2000

    «Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3»

    Consente l’applicazione residuale della tabella relativa ai mezzi di sussistenza anche ai visti per studio, in assenza di una disciplina specifica diversamente operante.

  • Allegato A, paragrafo 15, lett. b), decreto interministeriale n. 850/2011

    «adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 [...] ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio»

    Gli importi stabiliti dal Ministero dell’Interno costituiscono un minimo indefettibile; il loro superamento non elimina il potere dell’Amministrazione di valutare complessivamente l’adeguatezza delle garanzie, ma impedisce di ignorare il dato finanziario senza motivazione adeguata.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La necessità di riedizione del potere preclude al giudice, allo stato, di ordinare direttamente il rilascio del visto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, la competenza a individuare i parametri dei mezzi di sussistenza appartiene al Ministero dell’Interno; gli importi stabiliti dalla relativa direttiva costituiscono una soglia minima, ma il Ministero degli Affari Esteri conserva il potere-dovere di valutare complessivamente l’adeguatezza delle garanzie finanziarie e l’effettiva possibilità di sostentamento dello studente.
  • Il possesso di una somma pari o superiore al parametro minimo previsto dalla disciplina sui mezzi di sussistenza non rende automaticamente dovuto il visto, ma costituisce un elemento probatorio rilevante che l’Amministrazione non può disconoscere soltanto perché il deposito è stato effettuato in prossimità della domanda, quando risultino plausibili la causale, la provenienza della provvista e le esigenze connesse alla richiesta del visto.
  • Nella valutazione dei mezzi di sostentamento per il visto di studio devono essere considerati unitariamente il patrimonio disponibile, le garanzie economiche dei familiari, la provenienza delle somme, le borse di studio e le agevolazioni che riducono le spese di soggiorno; la concessione di alloggio, mensa e trasporti può costituire un elemento favorevole e non prova, di per sé, l’incapacità economica del richiedente.
  • Il potere dell’autorità consolare di verificare l’effettiva finalità di studio e di prevenire l’uso strumentale del visto non può tradursi in una valutazione meramente censuaria, parcellizzata o irragionevole degli elementi prodotti, né può prescindere da una motivazione effettiva sulle circostanze decisive emerse dall’istruttoria.
  • Quando l’annullamento del diniego di visto dipende da un deficit istruttorio e motivazionale, il giudice deve limitarsi ad annullare l’atto e a imporre il riesame entro un termine, senza ordinare direttamente il rilascio del visto se residua discrezionalità amministrativa e non sono stati esclusi ulteriori fattori ostativi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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