Cassazione Civile, Ordinanza n. 21715/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente YouTube)
La controversia
La controversia nasce dal caricamento, su un canale YouTube, di frammenti di un film del 1941 con Totò. L'utente che aveva effettuato la pubblicazione ha chiesto accertarsi la liceità della messa a disposizione al pubblico, sostenendo che il film fosse caduto in pubblico dominio, e ha domandato il risarcimento dei danni per l'asserita abusiva segnalazione del video da parte della società di produzione, che aveva determinato rimozione, blocco e oscuramento del contenuto. La società ha resistito affermando di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica sull'opera e ha proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento della propria titolarità e per inibire ulteriori utilizzazioni. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione della disciplina sul diritto d'autore e dei termini di protezione, sostenendo che l'estensione a 70 anni non potesse operare per il film in questione e che dovesse applicarsi il termine originario di 50 anni per i diritti del produttore; 2) violazione dell'art. 283 c.p.c. per la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e per la conseguente sanzione pecuniaria. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la non contestazione della titolarità dei diritti cinematografici.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, chiarendo che l'art. 17, comma 2, L. n. 52/1996 ha carattere retroattivo e recupera alla protezione anche le opere già cadute in pubblico dominio, purché alla data del 29/30 giugno 1995 rientrassero nel termine di 70 anni; ha inoltre ricostruito il sistema del diritto d'autore cinematografico distinguendo tra diritti primari di utilizzazione economica sull'opera creativa, esercitati dal produttore in forza di una presunzione iuris tantum di acquisizione dagli autori, e diritti connessi sul supporto materiale attribuiti direttamente dall'art. 78-ter L.d.A., escludendo che tale ultima norma abbia abrogato o sostituito la disciplina dell'art. 45 L.d.A. La Corte ha quindi affermato che chi contesta la titolarità o l'estensione temporale dei diritti del produttore deve provarne la diversa regolamentazione contrattuale, e nel caso concreto il ricorrente non aveva fornito tale prova. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché il provvedimento con cui il giudice d'appello irroga la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 283 c.p.c. non è ricorribile per cassazione. È stato poi rigettato anche il ricorso incidentale, poiché il principio di non contestazione non può supplire all'onere della prova sulla titolarità dei diritti d'autore/cinematografici, specie quando i fatti dedotti non rientrano nella sfera di conoscibilità della controparte; inoltre, nel caso concreto la contestazione della titolarità era stata comunque già formulata sin dall'atto introduttivo. La Corte ha infine compensato le spese per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
L. n. 633/1941
La legge sul diritto d'autore disciplina sia i diritti di utilizzazione economica sull'opera cinematografica sia i diritti connessi sul supporto materiale; l'art. 45 opera come presunzione di acquisizione dei diritti da parte del produttore, mentre l'art. 78-ter riguarda una distinta categoria di diritti connessi.
art. 45 L.d.A.
Attribuisce al produttore l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica come presunzione iuris tantum, superabile con prova contraria delle concrete pattuizioni tra produttore e autori.
art. 32 L.d.A.
Il termine di protezione dell'opera cinematografica, per i diritti d'autore, è di 70 anni nei casi ricostruiti dalla Corte, decorrenti secondo il sistema applicabile all'ultimo dei coautori.
art. 46 L.d.A.
Riconosce agli autori dell'opera cinematografica ulteriori compensi sugli incassi delle proiezioni pubbliche; la sua formulazione è coerente con la distinzione tra diritti degli autori e diritto di sfruttamento esercitato dal produttore.
art. 46-bis L.d.A.
Prevede un'equa remunerazione per talune utilizzazioni dell'opera cinematografica e conferma che i diritti economici degli autori non sono integralmente assorbiti dal produttore.
art. 78-ter L.d.A.
Attribuisce al produttore diritti connessi sul supporto materiale e sulle forme di riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito e messa a disposizione del pubblico, per una durata distinta e autonoma rispetto ai diritti d'autore.
art. 17, comma 1, L. n. 52/1996
La mancata menzione degli artt. 45 e 46 non esclude l'applicazione dell'estensione del termine, poiché tali norme non disciplinano la durata del diritto, ma il contenuto dell'esercizio dei diritti.
art. 17, comma 2, L. n. 52/1996
"I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non piu' protetti sulla base dei termini previgenti, sempreche', per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995"
Ha carattere retroattivo e recupera alla protezione anche le opere già cadute in pubblico dominio, purché alla data rilevante rientrassero nel nuovo termine di 70 anni.
art. 18 Convenzione di Berna
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto prevalente e applicabile la disciplina successiva interna di estensione dei termini di protezione.
art. 11 preleggi
Richiamato come parametro sulla irretroattività, ma superato dalla previsione espressa di retroattività contenuta nella L. n. 52/1996.
art. 15 preleggi
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale senza che la Corte ne facesse una autonoma applicazione decisiva.
art. 283 c.p.c.
L'ordinanza con cui il giudice d'appello irroga la sanzione pecuniaria per l'istanza di sospensione non è ricorribile per cassazione, neppure ex art. 111 Cost., perché priva di decisorietà e definitività.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia rilevante sulla contestazione della titolarità dei diritti.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non può supplire alla prova del titolo di acquisto dei diritti d'autore quando i fatti non rientrano nella sfera di conoscibilità della controparte.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo, ritenendo infondato il motivo principale anche con motivazione parzialmente diversa.
art. 2575 c.c.
Richiamato per definire l'opera dell'ingegno e inquadrare la tutela autoriale distinta dai diritti connessi.
art. 18 L. n. 633/1941
Richiamato nel contesto delle facoltà di sfruttamento economico dell'opera, ma non quale norma decisiva autonoma nel caso concreto.
Direttiva 93/98/CEE
Richiamata come fonte europea dell'estensione del termine di protezione a 70 anni, recepita dalla disciplina interna applicata retroattivamente.
Direttiva 92/100/CEE
Richiamata per spiegare l'introduzione e la funzione dei diritti connessi del produttore cinematografico.
Direttiva 2001/29/CE
Richiamata dalla Corte di Giustizia nel quadro della tutela dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica.
Direttiva 2006/115/CE
Richiamata dalla Corte di Giustizia per la presunzione di trasferimento di alcuni diritti di sfruttamento al produttore, salva diversa pattuizione.
Massime di principio
- In materia di opere cinematografiche, il sistema va letto distinguendo tra diritti d'autore sull'opera creativa e diritti connessi sul supporto materiale: i primi seguono la disciplina dell'opera d'ingegno e possono essere esercitati dal produttore in forza di una presunzione iuris tantum di acquisizione dagli autori, i secondi sono attribuiti direttamente dalla legge e hanno una durata autonoma.
- L'art. 45 L.d.A. non attribuisce al produttore una titolarità originaria e assoluta dei diritti di sfruttamento, ma introduce una presunzione superabile: chi contesta la titolarità o l'estensione temporale dei diritti del produttore deve provare, in base alle concrete pattuizioni, una diversa regolamentazione.
- L'estensione del termine di protezione a 70 anni introdotta dalla L. n. 52/1996 opera retroattivamente anche per le opere già non protette secondo la disciplina previgente, purché al momento rilevante rientrassero nel nuovo termine di protezione.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato per supplire alla prova della titolarità di diritti di proprietà intellettuale quando i fatti dedotti non sono nella ragionevole sfera di conoscibilità della controparte.
- I provvedimenti del giudice d'appello che irrogano la sanzione pecuniaria ex art. 283 c.p.c. per la richiesta di sospensione dell'esecutività non hanno carattere decisorio e definitivo e non sono autonomamente ricorribili in cassazione.
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