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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23483/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di fondo ha agito davanti al Tribunale chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione, in via principale, di una porzione di terreno adibita a parcheggio, oppure in subordine della costituzione per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo dei convenuti. I convenuti hanno resistito, eccependo anche la pendenza di altro giudizio con identico petitum e causa petendi. Riuniti i giudizi, il Tribunale ha rigettato la domanda principale ma accolto quella subordinata, dichiarando costituita per usucapione la servitù di passaggio. I soccombenti hanno proposto appello, ma la Corte d'appello ha dichiarato il gravame inammissibile perché notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c., sostenendo che, essendo stati riuniti due giudizi in origine autonomi e avendo ciascuno una diversa elezione di domicilio presso difensori differenti, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata distinguendo a quale causa si riferisse; 2) violazione degli artt. 326 e 170 c.p.c., perché il termine breve per impugnare avrebbe dovuto decorrere dalla seconda notificazione della sentenza, eseguita a un diverso procuratore, e non dalla prima. Il controricorrente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la riunione delle cause determina la confluenza in un unico giudizio, senza che residuino autonomie processuali delle cause originarie; pertanto, dopo la riunione, la notificazione della sentenza a uno dei difensori/domicili eletti era idonea a far decorrere il termine breve. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, nel caso di pluralità di procuratori, la notificazione eseguita a uno solo di essi produce pienamente effetti verso la parte sul lato passivo, senza che rilevi l'eventuale carattere congiuntivo del mandato nei rapporti interni tra parte e difensori. Sono state poste le spese di legittimità a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, e si è dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione di cause originariamente autonome fa confluire le domande in un unico giudizio, eliminando ogni residua autonomia processuale utile a pretendere notificazioni separate della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    Il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza effettuata validamente al destinatario secondo le regole del processo.

  • art. 170 c.p.c.

    La notificazione degli atti processuali alla parte costituita può essere validamente eseguita presso il difensore domiciliatario/procuratore, con effetti nei confronti della parte rappresentata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata in coerenza con la proposta del relatore in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • La riunione di due o più giudizi determina la loro unificazione in un solo processo, con conseguente perdita di autonomia delle cause originarie ai fini delle notificazioni e della decorrenza dei termini di impugnazione.
  • Quando una parte è assistita da più procuratori, la notificazione dell'atto processuale eseguita a uno solo di essi è idonea a produrre effetti nei confronti della parte rappresentata, anche se il mandato abbia rilievo congiuntivo nei rapporti interni tra difensori e assistito.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, rileva la validità della notificazione della sentenza secondo le regole del processo, non la successiva ripetizione della notificazione a un diverso difensore.
  • Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese della parte soccombente e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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