Cassazione Penale, Sentenza n. 3533/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta, nell'ambito del giudizio di esecuzione, della restituzione di euro 250.000 in contanti sequestrati durante un processo di cognizione. Il ricorrente sosteneva che la confisca disposta in primo grado era stata revocata in appello e che si trattava di sequestro ultrattivo rispetto al giudicato; chiedeva quindi la revoca della misura e la restituzione della somma, producendo nuova documentazione per dimostrare il legittimo possesso. Le parti resistenti avevano invece ritenuto che Schiavone fosse solo il trasportatore del denaro per conto di terzi e non il titolare della somma.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, nel giudizio di cognizione, è divenuto irrevocabile l'accertamento che la somma apparteneva a terzi e che Schiavone era solo il trasportatore per conto terzi; perciò egli non aveva legittimazione a chiedere la restituzione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte l'ha applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta priva di ammissibilità.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 3788/2019, Rv. 278236)
Sez. 2, n. 3788, dell'11/9/2019, Rv. 278236
Principio richiamato secondo cui la restituzione delle cose sequestrate spetta solo a chi provi una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del proprio "ius possidendi"; applicato per escludere la restituzione a chi non dimostra la titolarità della somma.
Massime di principio
- La restituzione di beni sequestrati spetta soltanto a chi dimostra un’effettiva titolarità o un diritto legittimo su quei beni (prova del "ius possidendi").
- Chi è stato accertato, con giudicato nel processo di cognizione, come mero trasportatore per conto di terzi non acquista legittimazione a chiedere la restituzione del bene sequestrato.
- La circostanza che una confisca sia stata discussa o che il ricorrente produca nuova documentazione non è determinante se il giudicato ha già accertato l'alterità della somma rispetto al richiedente.
- In sede di impugnazione è fondamentale confrontarsi con la ratio centrale della decisione impugnata: motivi che non contrastano con l'accertamento di terzietà e si limitano a reiterare deduzioni già valutate rischiano l'inammissibilità.
- Presentare ricorsi palesemente inammissibili o privi di prospettiva può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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