Ordinanza n. 6/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione 8- C del 22/08/2025, del dirigente settore patrimonio e provveditorato, avente ad oggetto la concessione alla ditta "Drupa s.r.l." per l'occupazione di suolo pubblico per spazio di ristoro all'aperto (Dehors) con elementi di arredo urbano, per un'attività economica con sede in Corso Mazzini n. 119-121 denominata "Mignon Cafe". Codice univoco SUAP 16758; nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi conseguenziali alla esecuzione del provvedimento impugnato, da liquidarsi nella misura che sarà indicata nel corso del giudizio anche a seguito di perizia ovvero in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di concessione alla società controinteressata per l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors antistante un'attività economica
Esito
Favorevole al resistente (comune e concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Catanzaro ha concesso alla società controinteressata l'occupazione di suolo pubblico per uno spazio di ristoro all'aperto con elementi di arredo urbano, posto in relazione a un'attività denominata Mignon Cafe. È stato inoltre domandato il risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione del provvedimento. Nella fase cautelare, tuttavia, l'ordinanza esamina specificamente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, senza definire nel merito i vizi di legittimità dedotti contro la concessione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. Dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente risultava che il dehors non ostruiva né ostacolava l'accesso al suo esercizio e non impediva la veduta della strada pubblica. Il Collegio ha inoltre osservato che, anche qualora tali interferenze fossero esistite, il pregiudizio avrebbe avuto natura economica e, quindi, non sarebbe stato irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre oneri e spese di legge; per la società controinteressata è stata disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario. La domanda risarcitoria non è stata decisa con questa ordinanza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; il TAR ha escluso tale requisito perché il dehors non ostacolava l'accesso né la veduta e perché l'eventuale pregiudizio economico non avrebbe avuto carattere irreparabile.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un'incidenza sfavorevole sull'attività del ricorrente.
- La documentazione fotografica prodotta dalla parte può essere valutata dal giudice cautelare per verificare in concreto se un manufatto autorizzato ostacoli l'accesso a un esercizio commerciale o impedisca la veduta della strada pubblica.
- Il pregiudizio di natura esclusivamente economica, in quanto normalmente suscettibile di riparazione mediante equivalente monetario, non integra di regola il requisito dell'irreparabilità richiesto per la sospensione cautelare.
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