Sentenza n. 284/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Prefettura di Isernia di revoca delle misure di accoglienza n. prot. n. 13355 del 2 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Isernia con cui erano state revocate nei suoi confronti le misure di accoglienza. Ha dedotto, anzitutto, la mancata notifica personale del provvedimento, essendo stato trasmesso alla società gestrice del centro di accoglienza con delega alla notificazione. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni di urgenza. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza del presupposto reddituale della revoca, sostenendo di non avere superato la soglia dell'importo annuo dell'assegno sociale: il reddito percepito in relazione a un contratto di lavoro a tempo determinato, dal dicembre 2024 al marzo 2025, sarebbe stato pari a euro 6.300,45, a fronte della soglia di euro 7.002,84. L'Amministrazione ha sostenuto in giudizio che il ricorrente avrebbe superato il limite reddituale anche considerando ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza del terzo motivo, senza esaminare gli altri motivi. Ha ritenuto che, secondo il parametro richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, la disponibilità di mezzi sufficienti pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale deve avere carattere stabile o duraturo, riferirsi almeno a un arco temporale di un anno e riguardare le condizioni attuali dello straniero. Il decreto impugnato aveva considerato esclusivamente il rapporto di lavoro a tempo determinato dal quale risultava un reddito di euro 6.300,45, inferiore alla soglia annua di euro 7.002,84. Le ulteriori circostanze relative ad altri contratti, introdotte per la prima volta dalla difesa dell'Amministrazione nel giudizio, non potevano integrare la motivazione del provvedimento, costituendo motivazione postuma. L'Amministrazione non aveva quindi effettivamente accertato il superamento della soglia reddituale né valutato adeguatamente la situazione reddituale complessiva e attuale dell'interessato. Il provvedimento è stato annullato per deficit istruttorio e motivazionale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento non è stata esaminata, poiché il ricorso è stato accolto sulla base del terzo motivo.
art. 14 d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla revoca delle misure di accoglienza, ma la sentenza non ne esplicita l'interpretazione.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi sufficienti richiede che le risorse pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale siano stabili o durature, riferite ad almeno un arco temporale di un anno e attuali rispetto alla situazione dello straniero richiedente protezione internazionale.
- L'Amministrazione che revoca le misure di accoglienza deve accertare concretamente il superamento della soglia reddituale e valutare la situazione reddituale complessiva e attuale dell'interessato; il mero riferimento a un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno non è sufficiente.
- Le circostanze non riportate nella motivazione del provvedimento e introdotte per la prima volta nel giudizio dalla difesa dell'Amministrazione non possono integrare ex post la motivazione dell'atto, configurando una motivazione postuma inammissibile.
- L'omessa o insufficiente istruttoria sulla situazione reddituale e l'inadeguata motivazione circa il superamento della soglia prevista determinano l'illegittimità del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza.
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