Cassazione Penale, Sentenza n. 9645/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata giudicata colpevole, con rito abbreviato, di aver reso false dichiarazioni anagrafiche (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per ottenere il rilascio della carta d'identità (capo A) e di aver poi utilizzato tale documento per indurre in errore pubblici ufficiali del PRA e della Motorizzazione civile in più occasioni, ottenendo atti pubblici relativi alla proprietà di autoveicoli e autorizzazioni all'uso di targhe (capo B). In cassazione la difesa ha proposto quattro motivi: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art.192 co.2 c.p.p. in tema di prova indiziaria; (ii) errata esclusione del "falso innocuo" ai sensi dell'art.49 c.p.; (iii) intervenuta prescrizione, con riferimento specifico all'atto di vendita del 23/6/2014; (iv) errata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi, ritenendoli generici o manifestamente infondati e confermando la valutazione probatoria e la motivazione della Corte territoriale. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: il fatto verificatosi il 23/6/2014 (acquisto del veicolo targato DX807TL) era prescritto (prescrizione maturata il 23/12/2021), pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente a quel fatto per estinzione del reato. La Cassazione ha altresì annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per la rideterminazione della pena tenendo conto dell'estinzione del reato relativo all'episodio prescritto. Nel resto la sentenza è confermata e il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76
La norma è stata richiamata come titolo di responsabilità per le false dichiarazioni anagrafiche usate per ottenere il documento d'identità; la Corte ha ritenuto provata la falsa attestazione di residenza utilizzata per ottenere la carta d'identità
Codice penale, art. 49
Richiamato dalla difesa in relazione al principio del "falso innocuo"; la Corte ha invece ritenuto che la falsità non fosse innocua perché ha inciso sulla funzione documentale e ha consentito l'acquisto e l'intestazione delle auto
Codice di procedura penale, art. 192 co. 2
Richiamato dalla difesa in riferimento al vizio di motivazione sulla valutazione della prova indiziaria; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e puntuale
Codice di procedura penale, art. 581
Richiamato in tema di requisiti di specificità dei motivi di ricorso alla Cassazione; la Corte ha censurato la genericità di alcuni motivi che non svolgevano critica argomentata rispetto alle ragioni della sentenza impugnata
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
Richiamato per giustificare l'inammissibilità dei motivi generici che non affrontano direttamente la motivazione del giudice di merito
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021)
In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.
La Corte ha applicato questo principio per escludere il falso innocuo nella specie, ritenendo che la falsità di residenza fosse rilevante per la funzione documentale e idonea a realizzare lo scopo antigiuridico (ottenere e commercializzare veicoli)
Massime di principio
- La falsità di dati anagrafici non è "falso innocuo" quando incide sulla funzione documentale dell'atto e permette di conseguire effetti giuridici (es. acquisto e intestazione di veicoli); in tali casi è penalmente rilevante
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o non correlate alla decisione determinano l'inammissibilità
- La prescrizione va computata episodio per episodio; se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata il reato è estinto e la cassazione può annullare senza rinvio per estinzione
- Se una parte dei fatti è estinta per prescrizione la Corte di Cassazione può annullare solo per quella parte e rinviare la rideterminazione della sanzione per tener conto dell'eliminazione dell'aumento connesso all'episodio prescritto
- La valutazione del merito probatorio e della personalità del reo (es. recidiva, pervicacia) compiuta dal giudice di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo profili di manifesta illogicità o violazione di legge
- La difesa deve dimostrare non solo la possibile irrilevanza della falsità, ma fornire elementi concreti che controbattano la funzione pratica e gli effetti reali prodotti dal documento falsificato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9405/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9406/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9407/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9408/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →