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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21024/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza volta a: a) ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo per mancata notificazione dell'estratto contumaciale o, in subordine, la restituzione in termini per l'impugnazione; b) ottenere la declaratoria di nullità per mancata notificazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza (rilascio/revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale). Denunciava inoltre nullità per mancata regolare notifica della citazione a giudizio e per irregolarità nella designazione del difensore, sostenendo di non avere avuto conoscenza del provvedimento né del processo in tempo utile per impugnare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione della nuova disciplina del processo in assenza (legge n. 67/2014, art. 15-bis) poiché il processo era pendente alla sua entrata in vigore e l'imputato non era già stato dichiarato contumace; conseguentemente la notificazione dell'estratto contumaciale non era dovuta. Le doglianze relative a nullità della fase di cognizione non potevano essere trattate in sede di incidente di esecuzione, essendo lo strumento improprio, e dovevano eventualmente essere esperite mediante la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.). Le questioni concernenti le ordinanze del giudice di sorveglianza erano di competenza del medesimo giudice e non dell'esecuzione. La richiesta di restituzione in termini è stata ritenuta infondata: la restituzione generale prevista dall'istituto è stata limitata dalla riforma (legge n. 67/2014) e la nuova estensione contenuta nel d.lgs. n. 150/2022 non è applicabile alle sentenze pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore. Peraltro era accertato che il ricorrente aveva avuto conoscenza del processo e della sentenza (richiesta di copie, ottenimento della sentenza nel 2018). Condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha abolito il processo contumaciale e disciplinato il processo celebrato in assenza con norme di diritto intertemporale; applicabile al caso perché il procedimento era pendente alla data di entrata in vigore e l'imputato non era già stato dichiarato contumace, perciò la notificazione dell'estratto contumaciale non era dovuta.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Individua la rescissione del giudicato come rimedio appropriato per contestare la declaratoria di contumacia o nullità della fase di cognizione, rimedio diverso dall'incidente di esecuzione.

  • art. 665, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce la competenza al giudice di sorveglianza per le questioni relative all'esecuzione dei provvedimenti consequenziali (es. affidamento in prova, revoca), perciò tali doglianze dovevano essere trattate dal giudice di sorveglianza.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione nel termine per l'impugnazione; la riforma del 2014 ha ridotto il suo ambito, rendendo la restituzione residuale e subordinandola a specifiche condizioni di mancata conoscenza, e la modifica del d.lgs. 150/2022 (comma 2.1) è applicabile solo alle sentenze successive alla sua entrata in vigore.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto il nuovo comma 2.1 all'art. 175 cod. proc. pen. estendendo in parte la possibilità di restituzione in termini per processi celebrati in assenza, ma la norma si applica solo alle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore e quindi non rilevante nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'impugnazione; usata come riferimento per l'assoggettamento a sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se il processo era pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 67/2014 e l'imputato non era già dichiarato contumace, si applica la disciplina del processo in assenza: non è dovuta la notificazione dell'estratto contumaciale.
  • Per contestare nullità o vizi della fase di cognizione già coperti dal giudicato occorre proporre la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.); l'incidente di esecuzione non è lo strumento idoneo per impugnare tali vizi.
  • Le impugnazioni o doglianze riguardanti provvedimenti del giudice di sorveglianza (es. affidamento in prova, revoca) devono essere proposte davanti al giudice di sorveglianza, non in sede di esecuzione del titolo di condanna.
  • La restituzione in termini per mancata conoscenza del processo è oggi fortemente limitata: va valutata la normativa applicabile al periodo di riferimento (legge n. 67/2014 e, se pertinente, le modifiche del d.lgs. n. 150/2022) e la prova dell'effettiva mancata conoscenza è necessaria.
  • La prova della conoscenza del processo o della sentenza (es. richieste di copia di atti, ottenimento della sentenza) ostacola la domanda di restituzione in termini o di non esecutività del titolo per mancata notificazione.
  • Prima di proporre ricorsi in materia esecutiva, verificare la correttezza dello strumento giurisdizionale: molte questioni di nullità di cognizione richiedono rimedi diversi dall'incidente di esecuzione.

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