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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33630/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per errore di calcolo della prescrizione: 1) censura della mancata declaratoria di prescrizione perché la Corte di merito ha ritenuto sospeso il corso della prescrizione per 61 giorni per il rinvio dell'udienza del 14 giugno 2019 per legittimo impedimento del difensore; 2) censura della contezza di 64 giorni di sospensione connessi alle disposizioni emergenziali COVID (d.l. n. 18/2020 e successive modifiche), sostenendo che, alla luce dell'art. 36 d.l. 23/2020, la sospensione potesse essere computata solo per 39 giorni (per l'udienza del 22 maggio 2020 rientrante nel secondo periodo di sospensione).

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: il legittimo impedimento del difensore di fiducia giustifica la sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen. (stasi del processo e rinvio) e non può essere neutralizzata richiamando l'art. 304 c.p.p.; ha invece accolto il secondo motivo riguardante la disciplina delle sospensioni COVID: non poteva computarsi la sospensione di 39 giorni (22 maggio - 30 giugno 2020) perché l'udienza del 22 maggio 2020 era stata fissata già prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del d.l. n. 18/2020, sicché non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del comma 9 dell'art. 83. Applicando complessivamente 122 giorni di sospensione (più una sospensione per astensione del difensore di 24 giorni), la Corte ha rilevato che il reato commesso il 10 marzo 2017 si è prescritto il 2 febbraio 2025 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 1990

    Norma sostanziale che individua il reato contestato a carico dell'imputato (illecito in materia di stupefacenti).

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato come motivo di impugnazione per violazione di legge (viene invocato dal ricorrente nel ricorso).

  • art. 159 cod. pen.

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione per cause di impedimento delle parti o dei difensori (con indicazione della durata del differimento, tipicamente 60 giorni): la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione per legittimo impedimento del difensore di fiducia.

  • art. 304, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Regola la sospensione del processo connessa a misure cautelari e all'acquisizione della prova; la Corte ha escluso che tale disposizione possa prevalere o annullare automaticamente la sospensione prevista per l'impedimento del difensore.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    Norma richiamata per spiegare che la stasi del processo dovuta all'assenza del difensore impone il rinvio del dibattimento quando l'impedimento è tempestivamente comunicato e non è stato designato un sostituto.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, comma 4 e comma 9

    Comma 4 (prima fase emergenza, 9 marzo-11 maggio 2020): applicabile ai procedimenti con udienza fissata nella prima fase e comporta una sospensione (64 giorni). Comma 9 (seconda fase, 12 maggio-30 giugno 2020): disciplina sospensioni per udienze fissate in quel secondo periodo. Le due sospensioni si sommano solo se per il procedimento erano fissate udienze in entrambe le fasi; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la somma nel caso concreto.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    Norma di modifica richiamata nelle questioni relative al conteggio dei giorni di sospensione durante la seconda fase dell'emergenza; la corretta applicazione dipende dalla data di fissazione dell'udienza.

  • Sezioni Unite, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna, Rv. 280432-03)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la regola sulla non cumulabilità automatica dei periodi di sospensione previsti dai comma 4 e 9 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, stabilendo i presupposti per la loro sommabilità.

  • Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009 (Rv. 245823)

    Precedente richiamato in alcuni argomenti di parte circa la prevalenza della sospensione legata all'acquisizione della prova; la Corte di legittimità del caso ha comunque ritenuto non condivisibile tale applicazione e ha riaffermato l'autonomia della sospensione per impedimento del difensore.

Massime di principio

  • Il legittimo impedimento del difensore di fiducia, tempestivamente comunicato e in assenza di sostituto, giustifica la sospensione del procedimento e del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.; questa sospensione opera indipendentemente dall'eventuale rilevanza processuale della mancata escussione di testi che sarebbero stati utili solo se il rapporto difensore/imputato fosse stato regolarmente costituito.
  • La sospensione della prescrizione connessa alle misure emergenziali COVID va calcolata in base alla data di fissazione dell'udienza: il periodo previsto dal comma 4 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 è applicabile solo se l'udienza era fissata nella prima fase (9/3-11/5/2020); il comma 9 riguarda le udienze fissate nella seconda fase (12/5-30/6/2020). I due periodi si sommano soltanto se per il medesimo procedimento erano fissate udienze in entrambe le fasi.
  • Non è lecito 'doppiare' automaticamente sospensioni emergenziali diverse: occorre verificare il periodo di fissazione dell'udienza e applicare soltanto le disposizioni che effettivamente ricadono sul procedimento secondo gli orientamenti delle Sezioni Unite.
  • Nel caso in cui, dopo il ricalcolo dei termini tenendo conto delle sospensioni legittime, la prescrizione sia maturata, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
  • I richiami a norme che disciplinano la sospensione per esigenze istruttorie (es. art. 304 c.p.p.) non sopprimono automaticamente la disciplina specifica relativa all'impedimento del difensore; il giudice deve distinguere i presupposti e applicare la norma pertinente al caso concreto.

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