Cassazione Penale, Sentenza n. 47330/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Roma avesse omesso di valutare adeguatamente se le condizioni di salute del difensore costituissero un fattore esterno assimilabile a forza maggiore tale da giustificare la restituzione del termine. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma per un nuovo esame motivato della richiesta
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna del 15/07/2020: la difesa ha prodotto certificazione medica attestante gravi disturbi d'ansia e difficoltà di concentrazione del difensore di fiducia (avv. Barbara Guolo), sostenendo che tali condizioni impedirono di rendersi conto della pronuncia con motivazione contestuale e quindi di proporre tempestivamente appello
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Base normativa del ricorso per cassazione: dedotto vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali nel rigetto dell'istanza di restituzione del termine
art. 125, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorso come rilevante per la valutazione della pronuncia e della sua comunicazione; la Corte ha ritenuto necessario accertare se l'impossibilità di proporre appello fosse collegata a un limite esterno riconducibile a forza maggiore
art. 175, comma 1 c.p.p.
Norma richiamata in relazione agli effetti dell'impedimento e alle condizioni per la rimessione in termini; la Corte ha ricordato che il giudice deve valutare se l'impedimento esterno abbia reso impossibile, anche con ordinaria diligenza, la tempestiva impugnazione
Massime di principio
- La richiesta di restituzione del termine per proporre appello motivata da impedimento del difensore per motivi di salute richiede che il giudice valuti specificamente se la condizione fosse tale da costituire causa di forza maggiore o caso fortuito, ossia assoluta e imprevedibile nella sua incidenza sulla possibilità di impugnare
- Il tribunale non può limitarsi a liquidare la questione come 'mera distrazione' del difensore quando è stata prodotta documentazione medica: deve esaminare e motivare perché la documentazione non valga a giustificare la rimessione
- La prova dell'impedimento (certificati medici, rapporto temporale tra evento e scadenza dei termini, modalità di comunicazione) è centrale; la valutazione deve considerare se, con ordinaria diligenza, fosse comunque possibile proporre l'impugnazione
- Se il giudice omette di valutare o di motivare adeguatamente sull'efficacia del motivo esterno prodotto, la decisione è annullabile per carenza di motivazione e violazione di norme processuali, con rinvio per nuovo esame
- In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente la gravità e la temporalità dell'impedimento e, se necessario, produrre elementi che dimostrino l'impossibilità oggettiva di esercitare il rimedio, nonché considerare il ricorso in Cassazione se il giudice di merito non fornisce una valutazione motivata
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