Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7145/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 2/12/2019-1/6/2020. Il rigetto era motivato dalla revoca, con ordinanza del 14/10/2020, dell'affidamento in prova al servizio sociale per denunce relative a fatti del 17/7/2020 e 2/8/2020, ritenuti rilevanti per valutare la partecipazione all'opera di rieducazione. La difesa eccepiva omessa motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo la scarsa rilevanza e la natura lieve dei fatti denunciati (vendita di prodotti surgelati senza segnalazione; banale alterco poi risolto con ritiro querela e risarcimento). Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il Santomauro ha espiato la pena il 14/08/2021. La dichiarazione di inammissibilità per tale causa non ha comportato l'irrogazione di provvedimenti accessori (nessuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria), in conformità alla giurisprudenza consolidata citata nella decisione. Sul merito della doglianza relativa all'omessa motivazione la Corte non si è pronunciata a causa dell'inedito venir meno dell'interesse.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare l'omessa motivazione del Tribunale sulla valutazione dei fatti denunciati in relazione all'opera di rieducazione; la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 591 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato nel corpo della decisione per distinguere le ipotesi previste da questa norma dalle cause di inammissibilità sopravvenuta; la Corte osserva che la sopravvenuta carenza di interesse è causa autonoma di inammissibilità

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 591 per chiarire che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse è distinta dalle ipotesi che la norma disciplina

Massime di principio

  • Se il ricorrente perde l'interesse alla decisione (ad es. perché ha espiato la pena) il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, secondo la giurisprudenza consolidata, non comporta automaticamente condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
  • Quando l'interesse sopravviene e il ricorso viene dichiarato inammissibile, il merito delle censure (per esempio su omessa motivazione) non viene esaminato: la decisione resta procedurale e non sostitutiva di una pronuncia sul punto.
  • Nelle impugnazioni che lamentano omissione di motivazione occorre dimostrare che sussiste ancora un interesse concreto e attuale alla pronuncia, altrimenti il difetto di interesse può precludere la valutazione di merito.
  • Fatti successivi al periodo per il quale si chiede un beneficio (es. comportamenti posteriore alla metà del periodo considerato) possono essere considerati nell'apprezzamento della rieducazione, ma la relazione causale deve essere adeguatamente motivata dal giudice.
  • Per preservare l'interesse al giudizio è opportuno agire tempestivamente e valutare misure processuali (es. istanze cautelari o appelli immediati) quando esiste il rischio che sopraggiunga la fine della pena prima della decisione definitiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.