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Sentenza

Sentenza n. 1128/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Asti del -OMISSIS- (notificato in data 3.2.2026) con cui la Questura di Asti rigettava la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS- in data 14.11.2024 a mezzo kit postale.

Giustizia amministrativa202600646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato su una condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore notificato il 3 febbraio 2026, con cui era stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 14 novembre 2024. Il diniego era motivato dalla condanna irrevocabile per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, relativa al possesso di numerosi involucri e di oltre 83 grammi di cocaina, denaro contante, strumenti per il confezionamento e annotazioni indicative di un'attività di spaccio organizzato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e infondatezza della motivazione, lamentando la mancata considerazione della propria situazione personale, familiare, occupazionale e lavorativa. Ha sostenuto che l'esecuzione della pena e l'affidamento in prova ai servizi sociali avrebbero impedito l'espulsione e consentito la permanenza sul territorio; ha invocato la sentenza della Corte costituzionale del 2023 relativa al reato di lieve entità in materia di stupefacenti; ha inoltre dedotto l'omesso bilanciamento tra ordine pubblico e vita familiare, richiamando la presenza in Italia dal 2018, l'attività lavorativa di giardiniere, il matrimonio con una connazionale, la nascita di un figlio in Italia e la presenza dello zio e del fratello.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti gli argomenti dedotti. Ha giudicato inconferente la giurisprudenza penale sull'effetto dell'esecuzione della pena rispetto all'espulsione, perché il caso riguardava il diniego di rinnovo del permesso e non un provvedimento espulsivo. La condanna per un reato ostativo in materia di stupefacenti è stata ritenuta sufficiente a impedire il rilascio o rinnovo del titolo, senza rilevanza della modalità di esecuzione della pena, dell'affidamento in prova, delle attenuanti o della sospensione condizionale. Il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale è stato ritenuto erroneo, poiché essa riguarda il solo reato di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, mentre il ricorrente era stato condannato ai sensi del comma 1, per una fattispecie più grave e automaticamente ostativa. Il Collegio ha precisato che, in presenza di vincoli familiari rilevanti, l'amministrazione deve comunque bilanciare la tutela dell'ordine pubblico con il diritto alla vita familiare. Nel caso concreto tale bilanciamento è stato ritenuto effettivamente compiuto: il decreto aveva considerato il matrimonio recente, l'ingresso in Italia della moglie pochi mesi prima, la nascita del figlio e la situazione lavorativa, ritenendo prevalenti le esigenze di sicurezza pubblica in ragione della gravità e della recente commissione del reato. La formazione di una famiglia in Italia non costituisce una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso. Lo zio e il fratello non rientrano, inoltre, tra i familiari rilevanti ai fini dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. È stato infine richiamato lo speciale strumento previsto dall'art. 31, comma 3, del medesimo decreto legislativo, rimesso al Tribunale per i minorenni per situazioni eccezionali di grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    viet[a] l’ammissione in Italia dello straniero “che risulti condannato ..., per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero ... per reati inerenti le sostanze stupefacenti”

    Per le condanne rientranti nelle fattispecie tipizzate, tra cui i reati inerenti alle sostanze stupefacenti, la valutazione della pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore e non richiede un'autonoma valutazione del Questore; la condanna ostativa impedisce il rilascio o rinnovo del permesso.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    In presenza di vincoli familiari rilevanti, l'amministrazione deve effettuare una valutazione comparativa tra tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e tutela della vita familiare.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Ai fini della disciplina del ricongiungimento familiare, zio e fratello non rientrano nel nucleo dei familiari rilevanti indicati dalla disposizione.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”

    Prevede uno strumento eccezionale, rimesso al Tribunale per i minorenni, per autorizzare temporaneamente l'ingresso o la permanenza del familiare quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio allo sviluppo psicofisico del minore.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per la fattispecie ordinaria di produzione, traffico o detenzione illecita di stupefacenti è stata ritenuta automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    “chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità”

    La pronuncia della Corte costituzionale richiamata dal ricorrente riguarda esclusivamente questa fattispecie di lieve entità, per la quale non opera l'automatismo ostativo e deve essere valutata in concreto la pericolosità sociale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti all'esito della fase cautelare.

Massime di principio

  • La condanna irrevocabile per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; l'automatismo non è superato dall'esecuzione della pena, dall'affidamento in prova ai servizi sociali, dalle attenuanti o dalla sospensione condizionale della pena.
  • La disciplina costituzionale relativa al reato di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non si estende alle condanne per la fattispecie ordinaria prevista dal comma 1, che resta automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Il carattere ostativo della condanna non esonera l'amministrazione dal bilanciamento tra tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e tutela della vita familiare quando sussistano vincoli familiari rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
  • La presenza di coniuge e figlio in Italia, soprattutto quando il nucleo familiare si sia formato o consolidato recentemente, non costituisce una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno; il bilanciamento può condurre alla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica in ragione della gravità e della recente commissione del reato.
  • La presenza in Italia di zii e fratelli non integra, di per sé, i vincoli familiari rilevanti ai fini del ricongiungimento familiare previsti dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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