Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 538/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Torre ha impugnato la sentenza di rinvio che lo ha ritenuto corresponsabile, per omicidio colposo, della morte del manutentore Domenico Ricco. I motivi principali del ricorso contestavano: la mancanza di prova di un accordo tra Torre e la squadra di manutentori che avrebbe fatto sorgere in capo a Torre una posizione di garanzia di fatto; l'illogicita' dell'addebito con riferimento all'art. 14 delle istruzioni per la protezione dei cantieri; la motivazione sulla mancata presenza dell'uomo in cabina; l'affermazione della consapevolezza di Torre della presenza degli operai sul deviatoio; e l'erronea applicazione dell'art. 41 c.p. in tema di nesso causale, con la tesi che l'azione colposa della squadra avrebbe interrotto la causalita'.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui era provato, sulla base delle deposizioni e della telefonata tra Ceccherini e Torre, l'esistenza di un accordo di fatto per la comunicazione dei treni e la conseguente posizione di garanzia assunta da Torre. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione che considera sia l'imprudente allestimento del cantiere da parte della squadra sia l'omessa comunicazione, da parte di Torre, del sopraggiungere del treno fatale come fattori concorrenti della causalita'. Ha inoltre respinto i rilievi sulla violazione dell'art. 14 delle istruzioni e sull'assenza dell'uomo in cabina, trovando prive di illogicita' manifesta le spiegazioni fornite. A seguito della declaratoria di inammissibilita' il ricorrente e' stato condannato alle spese e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Istruzioni per la protezione dei cantieri, art. 14

    La Corte ha valutato che l'onere operativo di protezione del cantiere ricade sulla squadra, ma che una prassi di fatto (accordo tra dirigente e manutentori) puo' far sorgere una posizione di garanzia in capo al dirigente anche in assenza di un obbligo normativo formale

  • Art. 41 cod. pen. (nesso di causalita')

    La Corte ha ritenuto che l'omissione del dirigente (mancata comunicazione dell'arrivo del treno) abbia avuto rilevanza causale concorrenziale nell'evento e che la condotta della squadra non abbia interrotto il nesso causale originario

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilita' del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per i principi relativi alla declaratoria di inammissibilita' e alla mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; usata per motivare la sanzione processuale economica

Massime di principio

  • Un accordo di fatto o una prassi consolidata tra un dirigente e operatori puo' far sorgere una posizione di garanzia di fatto anche in assenza di obblighi normativi espressi
  • In sede di legittimita' la Corte non puo' sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove salvo il vizio di motivazione manifesto; contestazioni che mirano a nuova valutazione probatoria sono inammissibili
  • La responsabilita' per omicidio colposo puo' essere concorrente: omissioni di protezione e errori nell'allestimento del cantiere possono concorrere causalmente all'evento senza che la condotta di una parte escluda automaticamente la responsabilita' dell'altra
  • Il comportamento colposo di terzi non interrompe il nesso causale se tale comportamento non introduce un rischio completamente estraneo rispetto a quello originariamente creato dall'omissione
  • Le prassi aziendali e gli accordi operativi non formalizzati vanno valutati attentamente: se emersi nel dibattimento possono incidere sulla determinazione delle posizioni di garanzia
  • Le censure rivolte alla motivazione devono dimostrare l'esistenza di contraddizioni o illogicita' manifeste, non la semplice divergenza interpretativa rispetto alla valutazione dei fatti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.