Cassazione Civile, Ordinanza n. 29333/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Le due società avevano impugnato un avviso di liquidazione di imposta suppletiva relativo all'anno 2011, emesso in relazione a un atto di cessione di due impianti di distribuzione carburanti. L'Ufficio aveva assoggettato l'operazione a imposta di registro nella misura del 10% e a imposte ipocatastali in misura proporzionale, ritenendo che gli impianti e le attrezzature avessero natura immobiliare. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi, distinguendo tra beni immobili e impianti/attrezzature e valorizzando l'autonoma funzionalità di questi ultimi. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia e ritenuto che gli impianti di distribuzione carburanti, per connessione strutturale e funzionale al suolo, dovessero essere considerati beni immobili. In cassazione la società acquirente deduceva: 1) nullità della sentenza e del giudizio di appello per avere la CTR ammesso l'appello telematico dell'Ufficio benché il primo grado fosse stato introdotto in modalità cartacea; 2) motivazione apparente della sentenza; 3) violazione delle norme sulla nozione di bene immobile e sulla disciplina dell'imposta di registro. La società venditrice deduceva: 1) che la differenziazione di prezzo tra beni mobili e immobili nell'atto avrebbe imposto una diversa aliquota fiscale; 2) motivazione apparente; 3) errata applicazione dell'art. 812 c.c. alla componente impiantistica. Uno dei motivi della società acquirente, inoltre, denunciava omesso esame di fatti decisivi relativi all'amovibilità e sostituibilità degli impianti e all'incidenza del software.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondata la censura processuale sull'inammissibilità dell'appello telematico dell'Agenzia, affermando che, nel regime applicabile ratione temporis, le modalità telematiche erano utilizzabili anche in appello, indipendentemente dalla modalità del primo grado. Ha poi escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse fornito una motivazione sufficiente e comprensibile, benché in parte per relationem. Nel merito ha confermato la qualificazione come beni immobili degli impianti e delle attrezzature degli impianti di distribuzione carburanti, quando strutturalmente e funzionalmente connessi al suolo e inscindibili rispetto alla complessiva struttura produttiva, con conseguente legittimità della tassazione applicata. Ha infine dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., osservando che le doglianze miravano a una rivalutazione del merito e che l'amovibilità dei beni non esclude la loro natura immobiliare. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di ciascuna ricorrente.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni e del processo tributario telematico; la Corte lo legge nel quadro della possibilità di utilizzo della modalità telematica nel grado di appello
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
consente, nel regime previgente, l'uso della modalità telematica prevista dal d.m. n. 163/2013; interpretato nel senso che le parti possono usare tale modalità in ogni grado di giudizio, indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e dal primo grado
d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
richiamato quale regolamento attuativo del processo tributario telematico
art. 16 d.m. 4 agosto 2015
indica l'avvio sperimentale del processo tributario telematico nelle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria dal 1 dicembre 2015
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che la nullità ricorre solo quando la motivazione sia del tutto incomprensibile o meramente apparente
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ne usa il parametro per escludere il vizio di motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone l'esposizione dei motivi della decisione; la Corte afferma che il requisito è soddisfatto se il percorso argomentativo è percepibile
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
commi quinto, sesto e settimo
richiamato quale fondamento costituzionale del dovere di motivazione e del controllo di legittimità
art. 812 c.c.
la Corte ne valorizza la nozione ampia di bene immobile per incorporazione: è immobile ciò che è incorporato o materialmente congiunto al suolo, anche se a scopo transitorio; la separabilità materiale non esclude la natura immobiliare quando sussista connessione strutturale e funzionale
r.d.l. n. 652/1939
richiamato per la nozione catastale di immobili urbani e unità immobiliare, utile come supporto interpretativo della qualificazione immobiliare
d.P.R. n. 131/1986
richiamato per la tassazione degli atti che comprendono beni diversi; la Corte afferma che la differenziazione del prezzo non preclude la riqualificazione dei beni da parte dell'Ufficio
d.P.R. n. 131/1986
artt. 23 e 51, commi 1 e 4
indicati per il principio secondo cui, in tema di registro, la cessione di azienda è tassata sul valore complessivo con l'aliquota più elevata, salvo corrispettivo distinto per singoli cespiti
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
ritenuto non applicabile ratione temporis; richiamato solo per escluderne la rilevanza nella fattispecie
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
norma di interpretazione autentica in materia catastale, non dirimente per la fattispecie, richiamata come precedente della giurisprudenza sulla funzionalità delle componenti immobiliari
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
richiamato per la definizione di unità immobiliare e per valorizzare stabilità, ancoraggio al suolo e autonomia funzionale/reddituale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera omissione di singoli elementi istruttori; non consente una rivalutazione del merito
art. 4 r.d.l. n. 652/1939
richiamato per la definizione di immobili urbani e costruzioni stabili
art. 5 r.d.l. n. 652/1939
richiamato per la definizione di unità immobiliare urbana come bene idoneo a produrre un proprio reddito
art. 2555 c.c.
menzionato nel richiamo a giurisprudenza su impianti di distribuzione carburanti come azienda, ma non utilizzato come fondamento decisivo della soluzione
art. 2, terzo comma, lettera b), d.P.R. n. 633/1972
citato solo nel precedente richiamato sulla cessione di impianto di distribuzione carburanti come azienda ai fini IVA
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico, nel regime previgente all'obbligatorietà, la parte può utilizzare la modalità telematica in appello anche se il primo grado è stato introdotto in forma cartacea e anche se la controparte ha scelto modalità analogiche.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia concisa o per relationem, purché resti intelligibile e autosufficiente.
- Ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali, possono essere qualificati come beni immobili anche impianti e attrezzature formalmente amovibili, se risultano strutturalmente e funzionalmente connessi al suolo e inscindibili rispetto alla complessiva struttura produttiva.
- La differenziazione del corrispettivo tra componenti mobili e immobili nell'atto non impedisce all'Ufficio di riqualificare i beni o di contestarne la tassazione, ove la qualificazione negoziale non corrisponda alla reale natura giuridica dei cespiti.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori, essendo limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
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