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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/374

Regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149

Normativa europea32021R0374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga e rafforza alcune deroghe straordinarie introdotte per fronteggiare la crisi del settore vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19. Estende al 2021 la flessibilità su vendemmia verde, modifiche dei programmi e pagamento di operazioni non integralmente completate entro determinati termini. Al tempo stesso modifica le regole generali di liquidazione del sostegno, per consentire il pagamento delle azioni effettivamente realizzate quando l’obiettivo complessivo dell’operazione sia stato comunque raggiunto, con una sanzione del 100% sulle azioni non completate.

Modifica le deroghe COVID-19 per il settore vitivinicolo, prorogandole al 2021 e introducendo un regime più proporzionato di pagamento per operazioni parzialmente realizzate.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e agli operatori/beneficiari dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare alle misure di vendemmia verde e alle operazioni finanziate dagli articoli 45, 46, 47, 50 e 51 di tale regolamento. Le modifiche incidono sul regolamento delegato (UE) 2020/884 e sul regolamento delegato (UE) 2016/1149. L’articolo 1 si applica retroattivamente dal 16 ottobre 2020; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella GUUE.

Proroga e modifica delle deroghe COVID-19 per il settore vitivinicolo

Il regolamento interviene in un contesto di persistente crisi del mercato del vino, aggravata dalla pandemia di COVID-19, dal calo dei consumi, dalle restrizioni alla socialità e dalla contrazione delle esportazioni. La Commissione ritiene necessario mantenere gli strumenti straordinari già introdotti nel 2020 con il regolamento delegato (UE) 2020/884 e, al contempo, correggere le regole del regolamento delegato (UE) 2016/1149 per evitare effetti sproporzionati sui beneficiari.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1306/2013 e sul regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’ambito della politica agricola comune e dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I considerando evidenziano che il mercato vitivinicolo non ha ritrovato l’equilibrio tra domanda e offerta e che le restrizioni sanitarie hanno prodotto effetti strutturali su consumo, export, livelli delle scorte e prezzi.

Proroga delle misure straordinarie del regolamento (UE) 2020/884

L’articolo 1 prolunga per il 2021 alcune deroghe già concesse per il 2020. La vendemmia verde può essere effettuata sulla stessa particella per due o più anni consecutivi, superando la disciplina ordinaria dell’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149. Inoltre, gli Stati membri possono consentire, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia, modifiche ai programmi senza approvazione preventiva se introdotte entro il 15 ottobre 2021, purché non venga compromessa l’ammissibilità di alcuna parte dell’operazione né superato il massimale del sostegno approvato.

Modifiche alle operazioni in corso e pagamento su base parziale

Per le modifiche che incidono sull’obiettivo dell’operazione già approvata nell’ambito delle misure degli articoli 45, 46, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, resta necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente, ma gli Stati membri possono ammettere la presentazione di modifiche da attuare entro il 15 ottobre 2021. Inoltre, per le richieste di pagamento presentate entro tale data, se la pandemia impedisce di realizzare l’operazione sull’intera superficie richiesta, il sostegno viene calcolato sulla base della superficie effettivamente determinata dai controlli in loco dopo l’attuazione.

Nuovo criterio di liquidazione del sostegno nel regolamento 2016/1149

L’articolo 2 modifica l’articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 introducendo un criterio più proporzionato. Di regola il sostegno resta legato alla completa esecuzione dell’operazione, ma può essere versato per le singole azioni completate quando le azioni residue non sono state eseguite per forza maggiore o circostanze eccezionali, oppure quando, pur non essendo completate tutte le azioni, l’obiettivo generale dell’operazione sia stato comunque raggiunto.

Sanzioni e recuperi

Quando l’operazione è stata solo parzialmente realizzata ma l’obiettivo complessivo è stato raggiunto, gli Stati membri devono corrispondere il sostegno per le azioni effettivamente concluse e applicare una sanzione pari al 100% dell’importo inizialmente assegnato alle azioni non completate. Se il beneficiario ha già ricevuto più di quanto spettante all’esito dei controlli, l’eccedenza va recuperata; se è stato versato un anticipo, gli Stati membri possono anche decidere di applicare una sanzione. Se invece il completamento mancato dipende da motivi diversi da quelli ammessi, il sostegno già pagato per le singole azioni deve essere recuperato integralmente.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La retroattività dell’articolo 1 al 16 ottobre 2020 assicura continuità applicativa con l’avvio dell’esercizio finanziario 2021 e con la gestione delle misure di crisi nel settore vitivinicolo.

Disposizioni principali

Proroga delle deroghe COVID-19 nel regolamento 2020/884

L’articolo 1 modifica l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/884 prorogando al 2021 le misure eccezionali già previste per il 2020. In particolare: la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella; gli Stati membri possono consentire modifiche senza approvazione preventiva, se introdotte entro il 15 ottobre 2021 e comunicate all’autorità competente entro il termine nazionale; possono inoltre consentire modifiche che incidono sull’obiettivo dell’operazione, purché siano completate tutte le singole azioni in corso e sia richiesta l’approvazione preventiva; per richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2021, il sostegno può essere calcolato sulla superficie determinata dai controlli in loco quando la pandemia impedisca di realizzare l’operazione sull’intera superficie richiesta.

Pagamento parziale delle operazioni vitivinicole completate solo in parte

L’articolo 2 modifica l’articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149. Se i controlli dimostrano che non è stato possibile completare le azioni rimanenti per forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure che l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto, il sostegno è versato per le singole azioni realizzate.

Sanzione del 100% sulle azioni non completate

Se l’operazione non è stata completamente attuata ma il suo obiettivo generale è stato raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le sole azioni realizzate e applicano una sanzione pari al 100% dell’importo inizialmente assegnato alle azioni non completamente realizzate. Se l’importo già pagato supera quanto dovuto dopo i controlli, si procede al recupero dell’indebito; in caso di anticipo versato, gli Stati membri possono decidere di applicare una sanzione.

Recupero del sostegno quando l’operazione non è completata per altri motivi

Se dai controlli risulta che l’intera operazione non è stata completamente attuata per motivi diversi da quelli che consentono il pagamento parziale ai sensi del paragrafo 2, e il sostegno è già stato versato dopo la realizzazione di singole azioni, gli Stati membri devono procedere al recupero del sostegno versato.

Entrata in vigore, applicazione e retroattività

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal 16 ottobre 2020, garantendo continuità con la campagna finanziaria 2021 e con le misure emergenziali già in corso.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicoloaiuti e programmi di sostegnomisure emergenziali covid-19

Testo integrale

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