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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/80

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/80 della Commissione del 27 gennaio 2021 relativo alla non approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione respinge la richiesta di approvazione del biossido di carbonio di qualità alimentare (E 290) come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sul fatto che il biossido di carbonio è già immesso sul mercato come prodotto fitosanitario e quindi non soddisfa uno dei criteri richiesti per l’approvazione come sostanza di base. Il regolamento chiarisce tuttavia che resta possibile una nuova domanda in futuro, se verranno meno le condizioni che oggi ostano all’approvazione.

Non approvazione del biossido di carbonio (E 290) come sostanza di base ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al biossido di carbonio di qualità alimentare (E 290, CAS 124-38-9) oggetto di una domanda di approvazione come sostanza di base presentata da Dr. Knoell Consult GmbH il 27 febbraio 2018, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non incide sull’attuale approvazione del biossido di carbonio come sostanza attiva né pregiudica una futura nuova domanda di approvazione come sostanza di base alle condizioni previste dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/80 della Commissione conclude il procedimento relativo alla domanda di approvazione del biossido di carbonio di qualità alimentare (E 290) come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, negandone l’approvazione. Il provvedimento si inserisce nella disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

Contesto normativo e motivazione della decisione

La Commissione richiama l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente l’approvazione di determinate sostanze come "sostanze di base" solo al ricorrere dei requisiti ivi previsti. Nel caso in esame, la domanda presentata il 27 febbraio 2018 da Dr. Knoell Consult GmbH riguardava il biossido di carbonio di qualità alimentare (CAS 124-38-9) per l’uso come fumigante post-raccolta contro insetti e acari.

La Commissione rileva che:

  • il biossido di carbonio è già approvato come sostanza attiva per l’uso nei prodotti fitosanitari dal 1o settembre 2009;
  • la sostanza è iscritta nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
  • la sostanza è inoltre attualmente autorizzata e immessa sul mercato come prodotto fitosanitario in diversi Stati membri.

Alla luce di ciò, viene applicata la condizione ostativa di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1107/2009, secondo cui una sostanza può essere approvata come sostanza di base solo se non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.

Esito: mancata approvazione come sostanza di base

L’articolo 1 del regolamento dispone in modo diretto che il biossido di carbonio (E 290) non è approvato come sostanza di base. Si tratta quindi di un diniego dell’approvazione, non di una sospensione o di una limitazione parziale.

Effetti e possibilità future

Il regolamento precisa espressamente che la decisione non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale eventualità sarà però possibile solo dopo:

  • la scadenza dell’approvazione già esistente del biossido di carbonio come sostanza attiva;
  • la revoca o la scadenza di tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari costituiti da biossido di carbonio.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Non approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base

L’articolo 1 dispone che il biossido di carbonio (E 290) non è approvato come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Motivo della non approvazione

Dai considerando emerge che la sostanza, pur essendo di qualità alimentare e pur essendo stata oggetto di domanda, non può essere approvata come sostanza di base perché l’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1107/2009 esclude l’approvazione di sostanze già immesse sul mercato come prodotti fitosanitari. Il biossido di carbonio è infatti già approvato come sostanza attiva e commercializzato in vari Stati membri.

Rapporto con l’approvazione come sostanza attiva

Il regolamento precisa che il biossido di carbonio è già approvato come sostanza attiva per l’uso nei prodotti fitosanitari dal 1o settembre 2009 ed è iscritto nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La decisione di non approvazione come sostanza di base non incide su tale status.

Possibile nuova domanda in futuro

Il regolamento lascia espressamente impregiudicata la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quando sia scaduta l’approvazione esistente come sostanza attiva e siano state revocate o siano scadute tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti biossido di carbonio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaimmissione sul mercatosostanze di basesostanze attive

Testo integrale

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