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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/77

Regolamento (UE) 2021/77 della Commissione del 27 gennaio 2021 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento respinge l'autorizzazione di cinque indicazioni sulla salute presentate da operatori del settore alimentare per L-carnitina, tè nero, NWT-02, xantumolo nello XERME® e una combinazione di beta-sitosterolo e beta-sitosterolo glucoside. La Commissione, sulla base dei pareri scientifici dell'EFSA, conclude che non è stato dimostrato un rapporto di causa ed effetto tra il consumo delle sostanze/degli alimenti considerati e gli effetti fisiologici rivendicati. Le indicazioni non possono quindi essere inserite nell'elenco unionale delle indicazioni consentite ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a specifici alimenti o sostanze, ai fini dell'elenco UE delle indicazioni consentite.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, più in generale, all'uso di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari nell'Unione europea, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006. Riguarda in particolare le indicazioni presentate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati. Le indicazioni elencate nell'allegato sono escluse dall'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Il regolamento interviene nell'ambito della disciplina UE sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione, preso atto dei pareri dell'EFSA, conclude che per le indicazioni considerate non è stato dimostrato il necessario rapporto di causa ed effetto tra alimento/sostanza e beneficio dichiarato, con conseguente mancata autorizzazione e mancata inclusione nell'elenco unionale delle indicazioni consentite.

Contesto normativo e procedura

Il regolamento richiama il principio generale secondo cui le indicazioni sulla salute sono vietate salvo autorizzazione e iscrizione nell'elenco delle indicazioni consentite. Le domande erano state presentate da operatori del settore alimentare alle autorità nazionali competenti e trasmesse all'EFSA per la valutazione scientifica, secondo il meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione decide l'autorizzazione tenendo conto del parere scientifico e, in questo caso, dispone il rigetto.

Valutazione scientifica dell'EFSA

Per ciascuna domanda l'EFSA ha espresso un parere negativo, ritenendo non provata l'efficacia dell'indicazione proposta nella popolazione bersaglio:

  • L-carnitina: mancata dimostrazione del contributo a un normale metabolismo dei lipidi.
  • Tè nero: mancata dimostrazione del mantenimento di una normale vasodilatazione endotelio-dipendente.
  • NWT-02, combinazione di luteina, zeaxantina e DHA nel tuorlo d'uovo: mancata dimostrazione della riduzione della perdita della vista.
  • Xantumolo nello XERME®, estratto di malto torrefatto arricchito con xantumolo: mancata dimostrazione della protezione del DNA dai danni ossidativi.
  • Combinazione di beta-sitosterolo e beta-sitosterolo glucoside: mancata dimostrazione di un effetto fisiologico benefico sulla normale funzione del sistema immunitario.

Effetti giuridici dell'allegato

L'allegato identifica le indicazioni respinte e ne collega ciascuna al relativo parere EFSA. L'effetto pratico è che tali claim non possono essere utilizzati come indicazioni sulla salute autorizzate nell'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Per gli operatori del settore alimentare ciò comporta l'impossibilità di impiegare le formulazioni respinte nella comunicazione commerciale come claim autorizzati.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia anche nell'area SEE come indicato nel titolo del provvedimento.

Disposizioni principali

Rifiuto dell'autorizzazione delle indicazioni sulla salute

L'articolo 1 dispone che le indicazioni sulla salute elencate nell'allegato non sono incluse nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Indicazioni respinte e basi scientifiche

L'allegato elenca le cinque indicazioni respinte, tutte presentate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Per ciascuna, il relativo parere EFSA ha escluso la dimostrazione del rapporto di causa ed effetto: L-carnitina e normale metabolismo dei lipidi (EFSA-Q-2017-00564; EFSA Journal 2018;16(1):5137), tè nero e vasodilatazione endotelio-dipendente (EFSA-Q-2017-00419; 2018;16(1):5138), NWT-02 e riduzione della perdita della vista (EFSA-Q-2017-00539; 2018;16(1):5139), xantumolo nello XERME® e protezione del DNA dai danni ossidativi (EFSA-Q-2017-00663; 2018;16(3):5192), beta-sitosterolo e beta-sitosterolo glucoside e normale funzione del sistema immunitario (EFSA-Q-2018-00701; 2019;17(7):5776).

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto procedurale

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare dell'articolo 18, paragrafo 5. La decisione tiene conto dei pareri scientifici dell'EFSA e del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareetichettatura alimentareindicazioni sulla salutediritto alimentare dell'unione

Testo integrale

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