Regolamento (UE) 2021/78
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga per l'esercizio finanziario 2021 alcune deroghe eccezionali già introdotte nel 2020 per sostenere il settore vitivinicolo colpito dalla pandemia di COVID-19. Estende inoltre la flessibilità concessa agli Stati membri nella modifica dei programmi nazionali di sostegno e nel riesame delle tabelle standard dei costi unitari. Le misure sono adottate per attenuare una persistente turbativa di mercato e si applicano con efficacia retroattiva per evitare discontinuità nell'attuazione.
Proroga e adeguamento delle deroghe temporanee per i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo per far fronte alla crisi COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e agli operatori del settore vitivinicolo nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52. Le modifiche incidono sulle deroghe già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 e, per una specifica disposizione sui costi unitari standard, si applicano retroattivamente dal 4 maggio 2020; in via generale il regolamento si applica dal 16 ottobre 2020. Non introduce esclusioni esplicite ulteriori rispetto al perimetro delle misure richiamate.
Proroga delle misure eccezionali per il settore vitivinicolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per prolungare e adattare le deroghe emergenziali adottate in risposta alla crisi derivante dalla pandemia di COVID-19. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e si fonda sull'articolo 54 di tale regolamento.
I considerando evidenziano che, nonostante le misure già adottate, il mercato vitivinicolo non ha ritrovato l'equilibrio tra domanda e offerta; le restrizioni sanitarie, il calo dei consumi, la contrazione delle esportazioni, l'aumento delle scorte e l'abbondante vendemmia 2020 aggravano la turbativa di mercato. La Commissione ritiene quindi necessaria un'ulteriore assistenza, soprattutto per preservare la flessibilità di attuazione dei programmi nazionali di sostegno.
Contesto e finalità
Il regolamento parte dalla constatazione che la crisi del settore non è temporanea ma prolungata. Alle difficoltà già causate dai dazi statunitensi sulle importazioni di vini dell'Unione si sommano gli effetti delle misure restrittive legate alla pandemia, con impatti negativi persistenti su prezzi, domanda e sbocchi commerciali.
La finalità è duplice:
- mantenere la flessibilità necessaria per gli Stati membri nella gestione dei programmi nazionali di sostegno;
- consentire agli operatori del settore di beneficiare di misure adeguate a una situazione di mercato ancora eccezionalmente critica.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/600
L'articolo 1 modifica l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 in tre punti.
Modifica del periodo entro cui gli Stati membri possono aggiornare i programmi nazionali di sostegno
La nuova formulazione del paragrafo 1 consente agli Stati membri di apportare modifiche ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, con riferimento alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- Le modifiche sono ammesse "ogniqualvolta necessario" nel corso degli esercizi 2020 e 2021.
- Il termine ultimo è fissato al 15 ottobre 2021.
- La deroga opera rispetto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
Flessibilità applicativa nel 2020 e 2021
Il nuovo testo del paragrafo 2 precisa che, in deroga all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 gli Stati membri possono beneficiare della disciplina derogatoria prevista dal regolamento 2020/600. Il regolamento di modifica non riproduce nel dettaglio le singole facoltà, ma ne conferma la permanenza per il periodo indicato.
Riesame dei costi unitari standard
Viene inserito un nuovo paragrafo 3, che interviene sull'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
- Nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 gli Stati membri devono riesaminare i calcoli di cui all'articolo 24, paragrafo 1, al più tardi nel quarto anno successivo ai calcoli precedenti.
- Se necessario, devono adeguare le tabelle standard dei costi unitari inizialmente stabilite.
- La misura si applica retroattivamente dal 4 maggio 2020.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Quanto all'applicazione temporale:
- in via generale si applica dal 16 ottobre 2020;
- l'articolo 1, punto 3, si applica invece dal 4 maggio 2020.
La previsione di retroattività e la decorrenza anticipata sono giustificate dall'esigenza di evitare perturbazioni nell'attuazione delle misure di crisi e di garantire una transizione ordinata tra i due esercizi finanziari.
Rapporto con altri atti dell'Unione
Il regolamento si colloca in un sistema di deroga temporanea già avviato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, che aveva sospeso o attenuato alcune regole del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 e di altri atti di settore. Il presente intervento non sostituisce quel quadro, ma lo proroga e lo rafforza per coprire la prosecuzione della crisi nel corso dell'esercizio finanziario 2021.
Effetti pratici per gli operatori e per gli Stati membri
Per gli Stati membri, la disciplina conferma la possibilità di intervenire in modo rapido sui programmi di sostegno, adattandoli all'evoluzione del mercato. Per gli operatori del settore vitivinicolo, ciò si traduce in una maggiore probabilità di accesso a misure aggiornate e calibrate sulle esigenze concrete della crisi.
Sul piano operativo, il regolamento assume rilievo soprattutto per:
- la gestione dinamica dei programmi nazionali di sostegno;
- la continuità delle misure emergenziali durante il 2021;
- l'aggiornamento, con cadenza dilatata, delle tabelle standard dei costi unitari.
Disposizioni principali
Proroga delle deroghe per le modifiche ai programmi nazionali di sostegno
Sostituisce l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, consentendo agli Stati membri, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, di introdurre modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, relativi alle misure dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche possono essere adottate ogniqualvolta necessario nel corso degli esercizi 2020 e 2021, ma non oltre il 15 ottobre 2021.
Flessibilità sulle modalità di attuazione nel 2020 e 2021
Modifica l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, stabilendo che, in deroga all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 gli Stati membri possono applicare le relative misure con la flessibilità prevista dal regime derogatorio, senza riprodurre nel testo modificato il dettaglio delle singole facoltà richiamate.
Riesame delle tabelle standard dei costi unitari
Introduce un nuovo paragrafo 3 all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600. In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 gli Stati membri riesaminano i calcoli di cui al paragrafo 1 di tale articolo al più tardi nel quarto anno successivo ai calcoli precedenti e, se necessario, adeguano le tabelle standard dei costi unitari inizialmente stabilite. La disposizione si applica retroattivamente dal 4 maggio 2020.
Decorrenza, efficacia e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile, in via generale, dal 16 ottobre 2020. La sola disposizione di cui all'articolo 1, punto 3, si applica retroattivamente dal 4 maggio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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