Regolamento (UE) 2021/82
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/82 della Commissione del 27 gennaio 2021 che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 6’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, requisiti specifici di etichettatura e da una tutela dei dati scientifici per cinque anni a favore di Glycom A/S. Il provvedimento recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza del prodotto alle condizioni proposte.
Autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 6’-sialil-lattosio come nuovo alimento e ne inserisce le condizioni d’uso, l’etichettatura e le specifiche nell’elenco اتحico dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che intendano immettere sul mercato dell’Unione il sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) di fonte microbica, ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1. Riguarda in particolare l’uso del nuovo alimento in prodotti lattiero-caseari, bevande, barrette ai cereali, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, sostituti della razione giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari. Sono previsti limiti di utilizzo per categorie specifiche e prescrizioni di etichettatura; gli integratori alimentari non possono essere destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore, il diritto di immissione sul mercato è riservato al richiedente iniziale, salvo autorizzazione successiva basata su dati non protetti o consenso del titolare dei dati.
Autorizzazione del sale sodico di 6’-sialil-lattosio come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/82 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Il provvedimento si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni d’uso proposte per le popolazioni destinatarie indicate. La Commissione richiama inoltre il sistema dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Origine della domanda e base valutativa
La domanda è stata presentata da Glycom A/S il 31 gennaio 2019, con riferimento a un 6’-SL ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K12 DH1. Il richiedente ha chiesto l’autorizzazione per un ampio ventaglio di impieghi alimentari, tra cui prodotti a base di latte, bevande, barrette ai cereali, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, sostituti della razione giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari. La Commissione ha chiesto all’EFSA una valutazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, e il parere EFSA del 23 marzo 2020 ha concluso per la sicurezza del nuovo alimento nelle condizioni proposte.
Tutela dei dati e limitazione temporanea dell’autorizzazione
Una parte rilevante del regolamento riguarda la tutela dei dati scientifici e industriali presentati a supporto della domanda. La Commissione ha ritenuto che il richiedente avesse dimostrato in modo sufficiente la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, con conseguente protezione dei dati del fascicolo per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Durante tale periodo, solo Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il 6’-SL, salvo autorizzazione successiva fondata su informazioni ottenute legalmente e non sui dati protetti, oppure con il consenso del titolare.
Condizioni d’uso e limiti quantitativi
L’allegato inserito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 stabilisce le categorie di alimenti autorizzate e i livelli massimi del 6’-SL, espressi come 6’-sialil-lattosio. Sono previsti limiti specifici per:
- prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati a base di latte, compreso il trattamento UHT;
- prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte, distinguendo tra bevande e prodotti diversi dalle bevande;
- prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente;
- bevande aromatizzate, escluse quelle con pH inferiore a 5;
- barrette ai cereali;
- formule per lattanti e formule di proseguimento;
- alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia;
- bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia;
- sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
- alimenti a fini medici speciali;
- integratori alimentari. Per gli alimenti a fini medici speciali, il quantitativo è determinato secondo le particolari esigenze nutrizionali dei destinatari. Per gli integratori alimentari il limite è fissato a 1,0 g/giorno, con esclusione degli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
Requisiti di etichettatura
Il regolamento impone una denominazione specifica del nuovo alimento in etichetta: "sale sodico di 6’-sialil-lattosio". Inoltre, gli integratori alimentari contenenti 6’-SL devono riportare un’avvertenza secondo cui non dovrebbero essere assunti:
- nello stesso giorno in cui siano consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 6’-sialil-lattosio;
- da lattanti e bambini nella prima infanzia. Tale requisito è coerente con le condizioni d’uso prospettate dal richiedente e con la valutazione di sicurezza dell’EFSA.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato contiene anche le specifiche dettagliate del prodotto autorizzato. Il 6’-SL di fonte microbica si presenta come polvere o agglomerato purificati, di colore bianco-biancastro, con livelli limitati di lattosio, 6’-sialil-lattulosio e acido sialico. Sono indicati la formula chimica, la denominazione chimica, la massa molecolare e il numero CAS. Sono inoltre fissati parametri analitici di composizione e purezza, compresi contenuto minimo di 6’-SL, limiti per D-lattosio, acido sialico, 6’-sialil-lattulosio, altri carboidrati, umidità, sodio, cloruro, pH, proteine residue, oltre ai criteri microbiologici e al limite di endotossine residue.
Decorrenza ed effetti sul regolamento (UE) 2017/2470
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione comporta la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che viene aggiornato con la nuova voce relativa al sale sodico di 6’-sialil-lattosio, alle relative condizioni d’uso, etichettatura, specifiche e tutela dei dati.
Disposizioni principali
Autorizzazione del nuovo alimento
Il sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) viene inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
Tutela dei dati e diritto esclusivo temporaneo
Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo il richiedente iniziale Glycom A/S (Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca) è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del richiedente. I dati del fascicolo su cui si è basata la valutazione di sicurezza non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi per cinque anni.
Condizioni d’uso e livelli massimi
L’allegato fissa i livelli massimi del 6’-SL per specifiche categorie: prodotti lattiero-caseari pastorizzati o sterilizzati non aromatizzati, prodotti fermentati a base di latte, bevande aromatizzate, barrette ai cereali, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, bevande a base di latte per bambini nella prima infanzia, sostituti dell’intera razione alimentare per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari. Per gli alimenti a fini medici speciali il livello è rimesso alle particolari esigenze nutrizionali delle persone destinatarie.
Requisiti specifici di etichettatura
La denominazione del nuovo alimento in ეტichetta deve essere "sale sodico di 6’-sialil-lattosio". Gli integratori alimentari contenenti 6’-SL devono recare l’indicazione che non dovrebbero essere assunti nello stesso giorno in cui si consumano alimenti con aggiunta di sale sodico di 6’-SL e non dovrebbero essere assunti da lattanti e bambini nella prima infanzia.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato contiene la descrizione tecnica del prodotto di fonte microbica, la formula chimica, la denominazione chimica, la massa molecolare, il numero CAS, i parametri di composizione e purezza, nonché i criteri microbiologici e il limite per le endotossine residue.
Entrata in vigore e modifica dell’elenco UE
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 inserendo la nuova voce relativa al 6’-SL.
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