Regolamento (UE) 2021/79
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 della Commissione del 27 gennaio 2021 relativo alla non approvazione della sostanza attiva topramezone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 dispone la non approvazione della sostanza attiva topramezone nel quadro della normativa UE sui prodotti fitosanitari. La decisione deriva dal ritiro, da parte del richiedente, della domanda di approvazione presentata nell’ambito della procedura avviata sotto la direttiva 91/414/CEE e proseguita ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento chiarisce inoltre che tale non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda in futuro.
Non approvazione della sostanza attiva topramezone ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva topramezone nel quadro della procedura di approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Il regolamento non incide sulla possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione del topramezone ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione della sostanza attiva topramezone
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 della Commissione conclude la procedura relativa alla sostanza attiva topramezone disponendone la non approvazione ai fini del quadro UE sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto della precedente procedura avviata sotto la direttiva 91/414/CEE.
Contesto procedurale e normativo
La Commissione richiama l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, che mantiene applicabile la direttiva 91/414/CEE alle sostanze attive per le quali era già stata adottata una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il topramezone, la Commissione aveva adottato la decisione 2003/850/CE il 9 dicembre 2003, a seguito della richiesta presentata il 12 maggio 2003 da BASF Aktiengesellschaft alla Francia per l’inserimento della sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Valutazione del rischio
La valutazione degli effetti del topramezone sulla salute umana, sulla salute animale e sull’ambiente è stata svolta secondo la procedura prevista dall’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. La Francia ha trasmesso alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare un progetto di rapporto di valutazione il 21 luglio 2006. L’EFSA ha quindi esaminato il dossier e ha adottato le conclusioni sulla peer review della valutazione del rischio il 13 gennaio 2014.
Ritiro della domanda e conseguenze
Il passaggio decisivo per l’adozione del regolamento è il ritiro della domanda da parte di BASF SE, comunicato con lettera del 29 giugno 2020. In ragione di tale ritiro, la Commissione ritiene che non sia opportuno approvare il topramezone e adotta l’articolo 1, che sancisce espressamente la non approvazione della sostanza attiva.
Effetti pratici e possibilità di nuova istanza
Il regolamento specifica che la non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione della sostanza attiva topramezone ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per gli operatori economici ciò significa che il diniego attuale non ha natura preclusiva assoluta, ma è collegato alla domanda ritirata nel procedimento in corso.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi in tutta l’Unione.
Disposizioni principali
Contesto procedurale e normativo
La sostanza attiva topramezone rientra nel regime transitorio dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché per essa era già stata adottata una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE prima del 14 giugno 2011. La domanda originaria era stata presentata da BASF Aktiengesellschaft alla Francia il 12 maggio 2003 per l’inserimento del topramezone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Valutazione scientifica e ritiro della domanda
La valutazione del rischio per la salute umana, animale e per l’ambiente è stata svolta secondo la procedura della direttiva 91/414/CEE. Il progetto di rapporto di valutazione è stato trasmesso dalla Francia alla Commissione e all’EFSA il 21 luglio 2006; l’EFSA ha adottato le sue conclusioni il 13 gennaio 2014. Con lettera del 29 giugno 2020 BASF SE ha ritirato la domanda di approvazione del topramezone.
Non approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 stabilisce che la sostanza attiva topramezone non è approvata. La scelta è motivata dal ritiro della domanda, ritenuto sufficiente per concludere che non sia opportuno procedere all’approvazione.
Possibilità di nuova domanda
Il regolamento precisa che la non approvazione non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione della sostanza attiva topramezone ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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