Cassazione Penale, Sentenza n. 28010/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Deni contestava la conferma della responsabilità per il reato previsto dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare, articolando cinque motivi: nullità/illegittima utilizzazione delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.), erronea valutazione complessiva della prova (artt. 192 e 546 c.p.p.), errata applicazione della fattispecie circa il concorso dell'extraneus, vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, e contestazione nella quantificazione della pena. In sede di discussione il difensore chiedeva anche, in via subordinata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Successivamente con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. fu dedotto un errore nel computo dei giorni di sospensione della prescrizione (in particolare 53 giorni relativi all'udienza del 15/01/2020), che avrebbe impedito il riconoscimento dell'estinzione per prescrizione maturata il 27/03/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Milano perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ricostruito il decorso: reato commesso il 23/04/2010; termine massimo di prescrizione pari a 12 anni e 6 mesi aumentato di complessivi 155 giorni per sospensioni variamente motivate (64 giorni per sospensione "Covid" riferita al rinvio del 26/03/2020; 87 giorni per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze dal 17/12/2018 al 14/03/2019; 4 giorni per adesione all'astensione dal 27/06/2022 al 10/07/2022). La Corte ha altresì rilevato che i 53 giorni riferiti all'udienza del 15/01/2020 non potevano essere computati come giorni di sospensione perché il verbale e la registrazione dimostravano lo svolgimento regolare dell'udienza. Sulla base di tale computo la prescrizione è maturata il 27/03/2023, anteriore alla decisione della Sez. V del 03/05/2023, pertanto la sentenza di merito è annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare
Fattispecie contestata: reato fallimentare per il quale è stata pronunciata responsabilità penale. La Corte ha valutato la prescrizione riferita a tale reato.
art. 270 cod. proc. pen.
Norma sulle intercettazioni: il ricorrente aveva eccepito nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza dei presupposti; la questione è stata sollevata come motivo di nullità.
art. 192 e art. 546 cod. proc. pen.
Norme relative alla valutazione della prova e ai criteri di motivazione: denunciate violazioni nella valutazione complessiva degli elementi probatori da parte della Corte d'appello.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che statuisce il vizio del processo in cassazione per violazione di legge processuale (richiamata per il motivo relativo alla valutazione della prova).
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Regime della pronuncia di proscioglimento quando risulti evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato: la Corte ricorda che tale pronuncia è possibile solo se la prova dell'innocenza risulti in modo evidente dagli stessi elementi posti a fondamento della sentenza impugnata; nel caso non ricorrevano i presupposti per un'assoluzione ai sensi dell'art. 129(2).
art. 625-bis cod. proc. pen.
Strumento del ricorso straordinario che ha consentito di far emergere l'errore di fatto nel computo dei giorni di sospensione e di aprire la fase rescindente conclusasi con annullamento.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con attenzione al computo di tutte le sospensioni riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza (es. sospensione "Covid", astensioni collettive), ma ogni giorno di sospensione deve essere effettivamente giustificato da elementi oggettivi (verbali, registrazioni) e non presunto.
- Un errore di fatto nella lettura dei verbali di udienza (es. ritenere un'udienza rinviata per impedimento quando invece si è svolta) può incidere decisamente sul computo della prescrizione e sul risultato del processo; è quindi cruciale verificare le fonti processuali primarie (verbali, registrazioni) prima di conteggiare sospensioni.
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di un giudice di legittimità, la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- L'art. 129 c.p.p. (assoluzione per manifesta insussistenza del fatto) richiede prova evidente dell'innocenza negli stessi elementi utilizzati dal giudice impugnato; se tali elementi non emergono, non può essere adottata la formula assolutoria ex art.129(2) e va invece dichiarata l'estinzione quando ricorrano i presupposti.
- In presenza di dubbi sul decorso prescrizionale, è opportuno per la difesa sollevare tempestivamente questioni istruttorie (richiesta di acquisizione verbali, controlli delle registrazioni) e, se necessario, utilizzare rimedi straordinari (es. art. 625-bis) per correggere errori incidenti sul computo dei termini.
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