Cassazione Penale, Sentenza n. 24319/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto del G.I.P. che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato (art. 640-bis c.p.) di €10.726,00. Il P.M. deduceva che il Tribunale del riesame aveva erroneamente rivalutato gli elementi indiziari, omettendo di considerare prove significative (denuncia del Segretario Comunale, cancellazione del database comunale, richiami per assenze da parte della Polizia Municipale) e aveva applicato male le norme penali, sostenendo che doveva ritenersi configurabile il reato di truffa aggravata (art. 640-bis) o, in subordine, che gli importi dovessero essere valutati unitariamente e non frazionati mensilmente (conseguenza sulla natura penalistica/administrativa della condotta)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato per motivi non consentiti: la prima censura consisteva in una rivalutazione dei dati indiziari (fatto che non obietta violazione di legge e non è rimediabile in sede di legittimità), mentre la seconda era generica e non affrontava adeguatamente le argomentazioni del provvedimento impugnato. La Corte ha confermato il principio per cui, ai fini della fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), rileva il singolo importo percepito per ciascuna condotta e non la somma cumulata; inoltre ha ritenuto coerente la valutazione del giudice del riesame secondo cui dagli elementi emersi poteva emergere più una situazione di confusione organizzativa che un meccanismo truffaldino con l'elemento psicologico richiesto per la truffa
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
La Corte osserva che la configurazione del reato di truffa aggravata non è stata adeguatamente dimostrata nel provvedimento impugnato: manca, anche a livello indiziario, la prova di un meccanismo fraudolento e dell'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie
art. 316-ter c.p.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche rileva la singola condotta percettiva e la singola somma mensile; il superamento della soglia di punibilità va valutato per ciascun importo e non cumulando percezioni in momenti diversi
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma citata nella fase delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale (riferimento procedurale alle conclusioni scritte), senza effetti sostanziali sulla decisione di ammissibilità
art. 606 cod. proc. pen. (rif. alla giurisprudenza citata)
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: la Corte distingue i vizi di motivazione che giustificano la cassazione (assenza totale o motivazione meramente apparente) dalla normale valutazione della prova e della motivazione che non sono rimediabili in cassazione se consistono in rivalutazioni fattuali
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge e non per mera riconsiderazione dei fatti o degli indizi: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria sono inammissibili
- Per la configurabilità della truffa aggravata (art. 640-bis) occorre prova, anche indiziaria, di artifici o raggiri e dell'elemento psicologico; la semplice disorganizzazione o confusione amministrativa può escludere il dolo necessario
- Per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) la soglia di punibilità si valuta relativamente a ciascuna condotta percettiva: non è rilevante, ai fini della punibilità penale, la somma cumulata ottenuta in momenti diversi se ogni singola percezione è inferiore alla soglia
- Quando si contesta un provvedimento di riesame basato su una valutazione motivata che esclude la sussistenza del reato, l'attacco in Cassazione deve evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi talmente gravi della motivazione da renderla assente o apparente; le critiche generiche alla valutazione probatoria sono inefficaci
- Nel dubbio tra qualificazione penale e amministrativa di condotte legate a percezioni indebite di contributi pubblici, è utile concentrare le impugnazioni su profili giuridici determinanti (es. interpretazione della normativa sulla soglia, errori di diritto del giudice) e non sulla semplice riedizione degli elementi di fatto
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