Cassazione Penale, Ordinanza n. 01174/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dal testo alcuna modifica della sentenza di patteggiamento impugnata, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Tribunale resa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., quindi una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano due: il primo attinente al trattamento sanzionatorio; il secondo relativo alla dedotta mancanza, in capo all'imputato, del potere di proporre ricorso in cassazione. La Corte li ha scrutinati in termini di ammissibilità, ritenendo il primo non consentito dalla legge e il secondo manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata era stata emessa con rito di applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso è stato valutato alla luce dei limiti propri di tale impugnazione.
codice di procedura penale
artt. 444 e ss cod. proc. pen
Richiamo al rito del patteggiamento e al quadro processuale in cui si colloca la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., i motivi di ricorso sono soggetti ai limiti di legge propri di tale rito e non possono investire profili non consentiti dall'ordinamento.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, quando formulate contro una sentenza di patteggiamento, sono inammissibili se non rientrano tra i motivi deducibili contro tale tipo di decisione.
- La contestazione circa l'asserita mancanza del potere di proporre ricorso in cassazione è manifestamente infondata se proposta in un contesto processuale in cui l'impugnazione è astrattamente ammessa ma deve rispettare i limiti legali del rito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla Corte.
Come è indicizzato
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