Cassazione Penale, Sentenza n. 16153/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per due episodi di furto di energia elettrica (19/01/2011 e 26/01/2011) aggravati dalla violenza sulle cose e, per il primo episodio, dall'esposizione alla pubblica fede. Lamentate due doglianze: 1) inosservanza dell'art. 625, comma 1, n. 7) c.p., per mancata motivazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; 2) erronea applicazione della legge penale rispetto all'elemento soggettivo del furto, essendo l'imputato intenzionato a regolarizzare la fornitura ma impedito dall'abusività dell'occupazione dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non devoluto in appello e generico (l'aggravante era contestata solo per il fatto del 19/01/2011 e non per il secondo episodio, senza specificazioni nel ricorso). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché conteneva censure reiterative di quelle già proposte in appello e motivate dalla Corte di merito (ossia la sussistenza del dolo specifico e l'impossibilità di stipulare un contratto di fornitura, con la prosecuzione dell'uso illecito). Per effetto della declaratoria di inammissibilità non è stato possibile rilevare d'ufficio la prescrizione del reato relativo al 26/01/2011, non eccepita in appello né dedotta nel ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen.
L'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" è stata valutata dalla Corte come elemento che deve risultare chiaramente contestato e motivato; nel caso di specie la contestazione dell'aggravante risultava esplicita solo per il fatto del 19/01/2011, fatto che ha reso generica e non devoluta la doglianza relativa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui in cassazione si devolvono soltanto le questioni prospettate nell'appello; motivazione utilizzata dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo che non era stato devoluto in appello.
artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norme relative alla possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato. La Corte ha ritenuto che, a seguito della declaratoria d'inammissibilità, non fosse possibile rilevare d'ufficio la prescrizione del reato commesso il 26/01/2011 poiché la questione non era stata sollevata né in appello né nel ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state devolute con l'appello; i motivi non dedotti in appello sono inammissibili.
- I motivi generici o privi di specificità (che non indicano con precisione la portata della doglianza e i fatti o atti cui si riferiscono) sono dichiarati inammissibili.
- Riproporre in cassazione censure già dedotte e disattese in appello, senza nuovi argomenti o una critica argomentata alla motivazione della Corte di merito, comporta l'inammissibilità per carattere reiterativo/apparente.
- L'aggravante deve risultare chiaramente contestata e motivata per ciascun episodio: contestazioni vaghe o non puntuali possono essere ritenute non devolute o non fondate.
- Se la prescrizione o altre questioni estintive del reato non sono state eccepite in appello né dedotte nel ricorso, la declaratoria di inammissibilità impedisce in molti casi che la Cassazione le rilevi d'ufficio.
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e, in assenza di giustificazioni, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; quindi è essenziale valutare la specificità e la devoluzione dei motivi prima di proporre ricorso.
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