Sentenza n. 233/2026 - Palermo, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza con la quale l’odierno ricorrente, in data 05.11.2024, ha chiesto - per la figlia -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’ASP di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dal ricorrente con l’istanza (datata 05.11.24) volta ad ottenere - a favore della figlia -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio inadempimento sull'istanza del 5 novembre 2024 volta a ottenere, per una minore, l'accesso al beneficio economico per nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore della beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall'ASP di Palermo sull'istanza presentata il 5 novembre 2024 per l'accesso, in favore della figlia minorenne, al beneficio economico previsto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589. Nel corso del giudizio il ricorrente ha riferito che, dopo la notifica e il deposito del ricorso, l'ASP ha sottoposto la minore a visita per l'accertamento della condizione di disabilità gravissima e ha sottoscritto con il genitore, il 16 dicembre 2025, il patto di cura, definendo così il procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione, nelle more del giudizio, ha svolto gli adempimenti richiesti e ha definito il procedimento avviato con l'istanza del 5 novembre 2024. Considerato che il riscontro è intervenuto oltre un anno dopo la presentazione dell'istanza e solo successivamente all'introduzione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico dell'ASP di Palermo, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione pienamente satisfattiva della pretesa azionata.
art. 3 D.M. 26 settembre 2016
Individuato come fondamento del beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.
art. 9 l.r. 8/2017
Richiamato quale base normativa regionale del beneficio.
D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589
Richiamato quale disciplina attuativa del beneficio economico.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale disciplina nazionale per l'oscuramento dei dati personali nelle decisioni giudiziarie.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio, l’amministrazione definisce integralmente il procedimento e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La definizione del procedimento da parte dell’amministrazione dopo la proposizione del ricorso non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, quando il ritardo dell’amministrazione e la necessità del giudizio abbiano determinato l’instaurazione del processo.
- La visita per l’accertamento della disabilità gravissima e la sottoscrizione del patto di cura costituiscono, nel caso esaminato, adempimenti idonei a definire il procedimento volto all’accesso al beneficio economico, rendendo non più attuale l’interesse alla decisione sull’illegittimità del silenzio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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