Sentenza n. 961/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento (a) nel ricorso introduttivo: - della determinazione del responsabile del Settore Sport n. 1512 di data 30 giugno 2025, con la quale il Comune ha preso atto della risoluzione del contratto di concessione rep. n. 1009 di data 19 dicembre 2019, e ha dichiarato la decadenza immediata della società Brescia Calcio spa dalla concessione dello stadio Rigamonti; - della nota del responsabile del Settore Sport prot. n. 0226458/2025 di data 30 giugno 2025, con la quale è stata comunicata la data del 2 luglio 2025 alle ore 17.00 per la riconsegna dello stadio Rigamonti; - della proposta di deliberazione della giunta n. 362 di data 1° luglio 2025, finalizzata alla formulazione degli indirizzi per l’assegnazione in via d’urgenza, per la stagione sportiva 2025-2026, dell’uso esclusivo dello stadio Rigamonti (poi divenuta deliberazione della giunta n. 265 di data 2 luglio 2025); - del verbale sottoscritto dal responsabile del Settore Sport e dal responsabile del Settore Edilizia Civile prot. 0229838/2025 in data 2 luglio 2025, con il quale, preso atto della mancata riconsegna spontanea dello stadio Rigamonti, è stato disposto un nuovo accesso per il successivo 4 luglio 2025 alle ore 17.00, anche ai fini dell’immissione nel possesso ai sensi degli art. 828 e 823 comma 2 del codice civile; - dell’avviso pubblico di sollecitazione delle manifestazioni di interesse alla concessione in uso dello stadio Rigamonti di data 3 luglio 2025; - della determinazione del responsabile del Settore Sport n. 1549 di data 3 luglio 2025, che, a integrazione della determinazione n. 1512/2025, ha individuato quale ulteriore causa di decadenza dalla concessione dello stadio Rigamonti la decisione della COVISOC (v. comunicato ufficiale della FIGC n. 8/A di data 3 luglio 2025) di non concedere alla società Brescia Calcio spa la licenza nazionale 2025-2026, e conseguentemente di non ammettere la suddetta società al campionato di Serie C 2025-2026; - della determinazione del responsabile del Settore Sport n. 1548 di data 3 luglio 2025, con la quale è stato affidato alla società Paradello Green srl il servizio di manutenzione del terreno di gioco e delle aree verdi dello stadio Rigamonti per i mesi di luglio e agosto 2025; - della nota del responsabile del Settore Sport prot. n. 0146234/2025 di data 28 aprile 2025, con la quale è stato chiesto il pagamento delle due rate scadute del canone di concessione dello stadio Rigamonti; - della nota del responsabile del Settore Sport prot. n. 0207435/2025 di data 13 giugno 2025, contenente la diffida al pagamento dell’importo complessivo di euro 218.192,12, pari a due rate del canone di concessione dello stadio Rigamonti, con l’avviso che in caso di mancato pagamento nel termine di 15 giorni il contratto si sarebbe senz’altro risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile; (b) nei motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2025: - dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale; - della deliberazione della giunta n. 265 di data 2 luglio 2025, contenente gli indirizzi per l’assegnazione in via d’urgenza, per la stagione sportiva 2025-2026, dell’uso esclusivo dello stadio Rigamonti a una società sportiva in possesso di licenza nazionale della FIGC e ammessa a disputare un campionato di calcio professionistico per la medesima stagione sportiva, che si impegni a rappresentare la città di Brescia nel campionato professionistico di appartenenza e a chiedere alla FIGC le autorizzazioni per le variazioni societarie e impiantistiche necessarie secondo le vigenti disposizioni NOIF; - della determinazione del responsabile del Settore Sport n. 1623 di data 11 luglio 2025, con la quale è stato concesso alla società Feralpisalò srl (oggi Union Brescia srl) l’uso esclusivo dello stadio Rigamonti per la stagione sportiva 2025-2026, a fronte di un canone pari a euro 178.846 + Iva; - del provvedimento del responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia prot. n. 0232156/2025 di data 4 luglio 2025, con il quale è stata inibita la CILA presentata dalla ricorrente in data 3 luglio 2025 per l’esecuzione di lavori di manutenzione nello stadio Rigamonti; - del verbale prot. n. 252317/2025 di data18 luglio 2025, con il quale è stata effettuata la consegna anticipata dello stadio Rigamonti al nuovo concessionario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: risoluzione della concessione e decadenza dall’uso esclusivo dello stadio comunale, riacquisizione del possesso, atti di riassegnazione dell’impianto e affidamento diretto a una nuova società sportiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la determinazione comunale che, dopo la diffida al pagamento di due rate del canone concessorio per complessivi euro 218.192,12 e il pagamento di una sola rata, ha dichiarato la risoluzione del contratto e la decadenza dalla concessione dello stadio con effetto immediato. Sono stati contestati anche gli atti di riacquisizione coattiva del bene, gli indirizzi della Giunta per la nuova assegnazione urgente, l’avviso per manifestazioni di interesse, l’affidamento della manutenzione, l’inibizione della CILA presentata dalla ricorrente, l’affidamento diretto dello stadio alla nuova società e la consegna anticipata dell’impianto. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) irragionevolezza e sproporzione della decadenza, poiché dopo il pagamento di una rata sarebbe rimasta insoluta una sola rata e l’inadempimento sarebbe stato modesto rispetto agli investimenti, superiori a sei milioni di euro, effettuati nello stadio; 2) sviamento di potere nell’integrazione della decadenza con il riferimento alla mancata ammissione della società al campionato di Serie C 2025-2026, ritenendo che tale motivazione disvelasse l’intento di sostituirla con un nuovo concessionario; 3) violazione delle regole comunali sul patrimonio immobiliare, perché l’unicità del soggetto interessato sarebbe stata artificialmente determinata mediante un semplice avviso di manifestazione di interesse, senza una previa gara deserta. È stata inoltre contestata la mancata definizione delle questioni relative alle installazioni e agli investimenti realizzati dalla concessionaria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Quanto al mancato pagamento del canone, ha ritenuto legittima la sequenza composta dalla contestazione delle due rate insolute, dalla richiesta di pagamento, dalla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e dalla successiva dichiarazione di decadenza. L’adempimento parziale, consistente nel pagamento di una sola rata dopo la diffida, non era sufficiente: l’intimazione riguardava l’intero debito e la sua funzione si considera realizzata solo con il completo adempimento. La clausola contrattuale che individuava nel mancato pagamento di due rate la causa di decadenza non consentiva al concessionario di ridurre il debito al di sotto della soglia e poi continuare indefinitamente a non pagare la rata residua. Il contratto doveva essere interpretato secondo buona fede e in coerenza con il suo equilibrio economico. Gli investimenti e le manutenzioni eseguiti dal concessionario non potevano compensare o neutralizzare l’obbligo di pagamento del canone, poiché il contratto escludeva espressamente tale compensazione e prevedeva cumulativamente il pagamento puntuale del canone e l’acquisizione delle migliorie da parte del Comune alla fine del rapporto. Il Comune non era tenuto a concedere proroghe o differimenti né a comparare l’interesse alla prosecuzione del rapporto con l’interesse pubblico alla decadenza. Quanto alla mancata ammissione al campionato, il TAR ha qualificato l’atto del 3 luglio 2025 non come motivazione postuma, ma come autonomo e tempestivo provvedimento di decadenza, fondato su una causa distinta. La concessione aveva una causale specifica: assicurare l’utilizzo dello stadio per il calcio professionistico e la rappresentanza sportiva della Città di Brescia. Da tale struttura contrattuale derivava una causa di decadenza implicita nel venir meno della partecipazione del concessionario a un campionato professionistico, perché il concessionario non era un mero custode o gestore dell’impianto, ma doveva svolgere unitariamente i compiti di custode, investitore e utilizzatore tramite una squadra professionistica. La mancata ammissione al campionato rendeva impossibile tale funzione e non consentiva di scindere le diverse componenti della concessione o di coinvolgere terzi senza autorizzazione comunale. Non è stato ravvisato sviamento nel successivo affidamento a una società non storicamente radicata nel territorio bresciano: non esisteva una prelazione a favore delle società locali e il rapporto di identificazione della squadra con la città derivava dalla concessione, non costituiva un requisito storico preesistente. Le questioni economiche e proprietarie relative alle opere realizzate dalla precedente concessionaria dovevano essere trattate in separati giudizi e non attribuivano un diritto di ritenzione dello stadio. Infine, il TAR ha riconosciuto l’interesse strumentale della ricorrente a contestare la procedura di scelta del nuovo concessionario, ma ha respinto le censure nel merito. L’art. 15, comma 1, punto 3, del regolamento comunale consentiva l’affidamento diretto in presenza dell’unicità oggettiva del soggetto interessato, collegata alle caratteristiche e alla destinazione dell’immobile, senza necessità di una previa gara deserta; quest’ultima ipotesi era distinta e disciplinata dal punto 1 dello stesso articolo. Per uno stadio comunale destinato a una squadra rappresentativa della città, l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato e recante l’avvertimento che una sola manifestazione avrebbe condotto all’assegnazione diretta, era ritenuto idoneo a verificare l’unicità dell’interesse e a garantire trasparenza e proporzionalità.
Norme richiamate
art. 1454 codice civile
La diffida relativa al pagamento dell’intero debito produce l’effetto risolutivo solo se l’obbligazione viene adempiuta integralmente entro il termine; il pagamento parziale non è sufficiente.
artt. 823, comma 2, e 828 codice civile
immissione nel possesso ai sensi degli art. 828 e 823 comma 2 del codice civile
Sono richiamati quali fondamento dell’immissione in possesso esecutiva del Comune sul bene pubblico dopo la cessazione della concessione.
art. 15, comma 1, punto 3, del Regolamento di disciplina del patrimonio immobiliare comunale
unicità del soggetto interessato all’immobile in relazione alla posizione, alle caratteristiche dell’immobile, alla sua destinazione ed alla possibilità di godimento del bene
Consente l’affidamento diretto della concessione quando l’unicità dell’interesse è desumibile oggettivamente dalle caratteristiche e dalla destinazione dell’immobile, senza necessità di una previa gara deserta.
art. 15, comma 1, punto 1, del Regolamento di disciplina del patrimonio immobiliare comunale
siano andate deserte almeno due procedure indette mediante bando
Disciplina una distinta ipotesi di affidamento senza gara, fondata sul previo esito deserto di almeno due procedure mediante bando.
art. 18, comma 1, lettere b) e c), del Regolamento di disciplina del patrimonio immobiliare comunale
procedura a evidenza pubblica ex art. 18 comma 1-b; assegnazione diretta ... ai sensi dell’art. 18 comma 1-c
È richiamato per la scelta tra procedura a evidenza pubblica e assegnazione diretta nell’ambito della concessione del patrimonio immobiliare comunale.
Massime di principio
- Quando un contratto di concessione prevede la decadenza per il mancato pagamento di almeno due rate, la diffida ad adempiere può riguardare l’intero debito maturato; il pagamento parziale di una sola rata non evita la risoluzione del contratto e la conseguente decadenza, se l’obbligazione intimata non è stata integralmente adempiuta.
- La soglia contrattuale di due rate insolute costituisce il presupposto minimo per l’attivazione della decadenza, ma non attribuisce al concessionario la facoltà di mantenere indefinitamente una rata insoluta dopo avere ridotto il debito al di sotto della soglia; la clausola deve essere interpretata secondo buona fede e in coerenza con l’equilibrio economico del rapporto.
- Quando il contratto esclude la compensazione tra il canone concessorio e le spese sostenute dal concessionario per migliorie e manutenzioni, tali investimenti non possono essere opposti per neutralizzare l’obbligo di pagamento del canone o impedire la decadenza, salvo una diversa espressa pattuizione.
- In una concessione avente quale causa specifica l’utilizzo di uno stadio comunale per il calcio professionistico e la rappresentanza sportiva della città, la mancata partecipazione del concessionario a un campionato professionistico può integrare una causa implicita di decadenza, quando il contratto concentra nel medesimo soggetto le funzioni di custodia, investimento e utilizzazione sportiva dell’impianto.
- L’affidamento diretto di un bene pubblico per unicità del soggetto interessato può essere legittimato dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione dell’immobile, senza necessità di una previa gara deserta, purché un avviso adeguatamente pubblicizzato consenta agli operatori potenzialmente interessati di manifestare il proprio interesse e informi preventivamente che, in presenza di un solo candidato, si procederà all’assegnazione diretta.
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