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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25361/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dalla curatela fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto pubblico con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi la casa familiare e una quota del terreno circostante. La curatela sosteneva che l'atto avesse sottratto beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, in un contesto in cui il socio accomandatario di una s.a.s. aveva cessato l'attività, era stata costituita una nuova società con medesimo oggetto e sede, ed era intervenuto il fallimento della precedente società. I ricorrenti proponevano tre motivi: (1) violazione dell'art. 64 l. fall., assumendo che il conferimento nel fondo patrimoniale fosse stato compiuto per adempiere un dovere morale verso la famiglia; (2) violazione dell'art. 46 l. fall. e dell'art. 170 c.c., sostenendo che i beni del fondo non sarebbero aggredibili per debiti estranei ai bisogni familiari, qui derivanti dall'attività imprenditoriale; (3) violazione dell'art. 2901 c.c. e vizio motivazionale, contestando la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni/consilium fraudis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione di merito e perché la Corte d'appello aveva deciso in linea con orientamenti consolidati: la costituzione del fondo patrimoniale da parte dell'imprenditore successivamente fallito può essere assoggettata ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal curatore, richiamata dall'art. 66 l. fall.; inoltre l'art. 46 l. fall. non sottrae al fallimento gli immobili conferiti in un fondo patrimoniale, che è atto a titolo gratuito e non integra di per sé un dovere morale. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, perché i giudici di merito avevano accertato sia il pregiudizio arrecato ai creditori sia la conoscenza del pregiudizio da parte dei debitori, valorizzando la costituzione del fondo dopo l'insorgenza del debito e la mancata prova dell'esistenza di un patrimonio residuo capiente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarato inefficace nei confronti della massa se ricorrono i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, in particolare eventus damni e scientia damni.

  • art. 64 l. fall.

    La costituzione del fondo patrimoniale non è automaticamente un atto compiuto in adempimento di un dovere morale; l'esenzione opera solo se sia dimostrata concretamente una situazione oggettiva che integri quel dovere e la volontà di adempiervi esclusivamente con quell'atto.

  • art. 46 l. fall.

    Non consente di escludere dal fallimento gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale, trattandosi di atto a titolo gratuito e non di bene sottratto per ciò solo alla garanzia dei creditori.

  • art. 170 c.c.

    I beni del fondo patrimoniale non sono aggredibili solo per debiti estranei ai bisogni della famiglia, ma ciò non impedisce la revocatoria della costituzione del fondo quando l'atto sia pregiudizievole per i creditori.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato per ribadire il principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri.

  • art. 66 l. fall.

    È il tramite attraverso cui il curatore può esercitare l'azione revocatoria ordinaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non sussiste quando il fatto decisivo dedotto risulta comunque esaminato e valutato dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La costituzione di un fondo patrimoniale da parte di un imprenditore non sottrae automaticamente i beni conferiti all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare, quando l'atto abbia determinato un pregiudizio per la garanzia dei creditori.
  • L'esenzione prevista per gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale richiede una verifica rigorosa della situazione concreta e della volontà solutoria esclusiva; non basta invocare in astratto la tutela della famiglia.
  • L'art. 46 l. fall. non può essere utilizzato per affermare l'impignorabilità o l'estraneità al fallimento dei beni inseriti nel fondo patrimoniale, se l'atto costitutivo è a titolo gratuito e pregiudica la massa.
  • Nel giudizio di revocatoria, l'eventus damni e la scientia damni possono essere desunti anche dalla tempistica dell'atto rispetto all'insorgenza del debito e dalla mancata prova di un patrimonio residuo capiente.
  • In cassazione sono inammissibili le censure formalmente impostate come violazioni di legge o vizi motivazionali quando, in sostanza, chiedono una nuova valutazione del merito già compiuta dai giudici di appello.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoInadempimentoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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