Sentenza n. 199/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento dei provvedimenti di diniego del visto d'ingresso per turismo, emanati in data 21/2/2024 dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del visto d'ingresso per turismo, adottati dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi il 21 febbraio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche nell'interesse del figlio minorenne, i dinieghi dei visti d'ingresso per turismo richiesti per trascorrere otto giorni in Italia presso il cognato. L'amministrazione aveva motivato i dinieghi con l'assenza di prova di adeguati mezzi di sussistenza. Sono stati dedotti il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione congrua, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti. La ricorrente ha inoltre contestato l'adozione dei dinieghi senza previa instaurazione di un contraddittorio procedimentale, in particolare senza preavviso di rigetto e senza colloquio consolare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i dinieghi. Ha ritenuto manifestamente fondate le censure, rilevando che i provvedimenti erano formulati in modo apodittico e con motivazione meramente seriale. Il diniego non era stato preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, ritenuto obbligatorio ratione temporis, né dal minimo contraddittorio endoprocedimentale assicurato dal colloquio consolare previsto dall'art. 4, comma 2, secondo periodo, del d.i. 11 maggio 2011. Tali omissioni hanno determinato un deficit istruttorio e motivazionale. In sede di riesercizio del potere, la Rappresentanza diplomatica non potrà reiterare i dinieghi sulla base delle medesime risultanze istruttorie. Il MAECI è stato condannato al pagamento di € 1.500 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto era obbligatorio ratione temporis e la sua omissione ha concorso a determinare il deficit di contraddittorio, istruttoria e motivazione del diniego.
art. 4, comma 2, secondo periodo, d.i. 11 maggio 2011
Il colloquio consolare costituisce una forma minima di contraddittorio endoprocedimentale nella procedura di rilascio del visto; la sua omissione, nel caso esaminato, ha contribuito al deficit istruttorio e motivazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il diniego di un visto d'ingresso non può fondarsi su una motivazione apodittica o meramente seriale, ma deve rendere verificabile l'istruttoria svolta e la concreta valutazione della situazione del richiedente, soprattutto quando sia dedotta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza.
- Quando applicabile ratione temporis, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 deve precedere il diniego del visto d'ingresso; la sua omissione può determinare un deficit di contraddittorio, istruttoria e motivazione.
- Nella procedura di rilascio del visto, il colloquio consolare previsto dall'art. 4, comma 2, secondo periodo, del d.i. 11 maggio 2011 rappresenta una forma minima di contraddittorio endoprocedimentale; l'omessa attivazione, unitamente all'assenza del preavviso di rigetto, vizia il procedimento quando impedisce un'adeguata verifica degli elementi rilevanti.
- Dopo l'annullamento di un diniego per carenza istruttoria e motivazionale, l'amministrazione deve riesercitare il potere mediante una nuova valutazione effettiva e non può reiterare il diniego sulla base delle medesime risultanze istruttorie già ritenute insufficienti.
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