Sentenza del 26/11/2015 n. 5126 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - Art. 28 comma 4 del d.lgs. n. 175/2014 - Natura sostanziale - Sussiste - Efficacia retroattiva - Esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, secondo cui, ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, giudiziali e di riscossione relativi a tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società produce effetti soltanto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. Si discuteva, in particolare, se tale disposizione avesse natura processuale o sostanziale e se potesse applicarsi retroattivamente anche ad atti anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
La disposizione è stata qualificata come norma di natura sostanziale, poiché incide direttamente sulla validità degli atti emessi dagli enti impositori. In quanto norma sostanziale e priva di efficacia retroattiva, l'art. 28, comma 4, si applica esclusivamente agli atti adottati successivamente al 13 dicembre 2014, data della sua entrata in vigore, e non può convalidare o rendere efficaci atti anteriori a tale data nei confronti di una società già estinta.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014
Ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, di accertamento, giudiziali e di riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.
La norma posticipa per cinque anni gli effetti dell'estinzione della società nei rapporti tributari, ma ha natura sostanziale e non è retroattiva. Pertanto opera soltanto per gli atti successivi al 13 dicembre 2014.
Massime di principio
- Una norma che incide sulla validità o sull'efficacia degli atti dell'amministrazione ha natura sostanziale e, salvo espressa previsione, non si applica retroattivamente.
- Per stabilire l'applicabilità della disciplina occorre confrontare la data di entrata in vigore della norma con la data di emissione dell'atto impositivo o di riscossione.
- La disciplina del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria opera per gli atti successivi al 13 dicembre 2014, ma non sana automaticamente gli atti anteriori emessi dopo la cancellazione della società.
- In situazioni analoghe, la società estinta o i suoi aventi causa possono contestare gli atti anteriori all'entrata in vigore della norma, sostenendo che il differimento degli effetti dell'estinzione non era ancora applicabile.
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