Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1939/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00108/2026.

Giustizia amministrativa202603444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che ha respinto il ricorso di primo grado, concernente la legittimità di un'opera edilizia non ancora ultimata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 108/2026 e ha proposto domanda cautelare incidentale di sospensione della relativa efficacia. Il testo non specifica i motivi di appello nel dettaglio, ma riferisce che le argomentazioni dedotte meritano approfondimento nella sede di merito. La controversia riguarda la legittimità di un'opera non ancora ultimata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le argomentazioni dell'appellante richiedano un approfondimento nel giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, ha dato prevalenza all'esigenza di mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito, considerando anche che l'opera non era ancora ultimata. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata accolta mediante sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può ritenersi sussistente quando le argomentazioni dell'appellante presentino profili meritevoli di approfondimento nella sede di merito, senza anticipare la decisione definitiva.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del merito può prevalere quando l'esecuzione della decisione impugnata rischi di incidere su un'opera la cui legittimità è controversa e che non è ancora ultimata.
  • La sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza impugnata è giustificata dalla combinazione tra la necessità di approfondire le censure dedotte e l'esigenza di evitare la stabilizzazione o il completamento dell'opera prima della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.