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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carmine Camerlengo aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Avellino che, in appello, aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace e lo aveva condannato a una multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile (per il reato ascritto agli artt. 81, 612 c.p.). Il ricorrente denunciava violazione del divieto di reformatio in peius (l'appello era stato proposto solo dalla parte civile e non dalla pubblica accusa), l'erronea applicazione dell'art. 603-bis c.p.p. circa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'assenza di una querela ai fini dell'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato quanto agli effetti penali e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva disposto la condanna penale (la multa), perché il giudice d'appello, in presenza dell'appello proposto solo dalla parte civile, non poteva aggravare la posizione penale dell'imputato. Sul resto (in particolare le statuizioni civili relative al risarcimento del danno) il ricorso è stato rigettato e pertanto è rimasta valida la condanna al risarcimento liquidata equitativamente. La Corte ha altresì rilevato che la querela era comunque stata depositata (3/2/2016). Sono state compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 612

    Norma sostanziale richiamata quale fattispecie di reato ascritta all'imputato; la sentenza di Cassazione non entra nel merito della qualificazione del fatto, ma rileva i profili processuali relativi all'impugnazione

  • Codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Riferimento alla forma di assoluzione pronunciata in primo grado; da tale assoluzione è derivata la questione della legittimità dell'appello proposto solo dalla parte civile e del divieto di reformatio in peius

  • Codice di procedura penale, art. 603-bis

    La Corte richiama l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale quando il giudice d'appello riformi la decisione di primo grado sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative, precisando che tale obbligo sussiste anche quando l'appello sia proposto soltanto dalla parte civile e la riforma riguardi effetti civili

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis

    Richiamato come fondamento normativo per l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la sentenza di primo grado è riformata in appello, anche ai fini della garanzia del giusto processo

  • Costituzione, art. 3

    Invocato come principio di ragionevolezza che ispira l'obbligo di tutela del giusto processo indipendentemente dalla natura civilistica o penalistica degli interessi coinvolti

  • Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Richiamato solo per motivare l'assenza di discussione orale per mancata richiesta delle parti nella fase di cassazione

Massime di principio

  • La parte civile può impugnare una sentenza di assoluzione per ottenere il risarcimento del danno, ma l'appello della sola parte civile non può determinare un peggioramento della posizione penale dell'imputato (divieto di reformatio in peius).
  • Se il giudice d'appello riforma una decisione di primo grado sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni decisive, è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (art. 603-bis c.p.p.), anche quando la riforma derivi da appello della sola parte civile e riguardi effetti civilistici.
  • Se il giudice d'appello, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, estende la propria decisione anche ad aspetti penali (es. irrogazione di pena pecuniaria), tale statuizione penalmente peggiorativa può essere annullata dalla Cassazione senza rinvio.
  • La presenza formale della querela è rilevante per la perseguibilità di reati procedibili a querela; l'assenza apparente della querela può essere superata se risulta successivamente che la querela era stata effettivamente proposta.
  • In caso di illegittima condanna penale derivante da una domanda non consentita della parte civile, la Corte può compensare le spese tra le parti.

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