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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4720/2019 del 19/02/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

La controversia

Durante l’inverno 1995-1996 il Comune fece eseguire interventi sulla strada indicata in sentenza. La proprietaria dedusse che nella primavera del 1996, in conseguenza dell’alterazione del naturale deflusso delle acque, si era verificato un movimento franoso sul suo fondo; affermò di avere segnalato il problema al Comune, rimasto inerte, e di avere sostenuto 65 milioni di lire per lavori di risistemazione stradale, oltre a lamentare ulteriori danni quantificati in 7 milioni di lire. Chiese il rimborso e il risarcimento, nonché che il Comune promuovesse l’espropriazione dell’area interessata dalla rete fognaria o, in alternativa, fosse costituita una servitù perpetua con determinazione del canone. Il Comune oppose che la proprietaria era stata integralmente risarcita dalla propria compagnia assicuratrice mediante il pagamento di 1.800.000 lire, in forza di una quietanza a saldo con rinuncia ad altre pretese. Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 4 dicembre 2008, rigettò la domanda ritenendo provata la transazione; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 832/2015 depositata il 28 luglio 2015, confermò integralmente la decisione. In appello la proprietaria contestò l’autenticità della firma sulla quietanza, depositò una consulenza grafologica di parte e, all’udienza del 3 luglio 2013, dichiarò di proporre querela di falso, sottoscrivendo il verbale e rendendosi disponibile a fornire saggi grafici. Il ricorso per Cassazione, articolato in due motivi con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, denunciò la violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi: secondo la ricorrente, la querela era stata erroneamente dichiarata inammissibile, poiché la disponibilità a rendere saggi grafici, la consulenza di parte e gli ulteriori elementi presuntivi erano idonei a giustificarne l’ammissione e il conseguente accertamento della falsità.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione. Ha rilevato che la quietanza, prodotta in copia dal Comune, era stata implicitamente riconosciuta in primo grado per mancato tempestivo disconoscimento; tuttavia, la questione della proponibilità della querela di falso contro tale scrittura era ormai coperta da giudicato, perché la Corte d’appello aveva respinto l’eccezione comunale di tardività e il Comune non aveva impugnato quel capo. La Corte territoriale aveva errato nella valutazione preliminare di ammissibilità della querela, escludendo l’idoneità della consulenza di parte e della disponibilità a rendere il saggio grafico e omettendo di considerare, anche in chiave presuntiva, gli elementi complessivi allegati: le scritture di comparazione, la disponibilità della querelante a fornire saggi grafici e la notevole differenza tra i 72 milioni di lire richiesti, gli 1.800.000 lire indicati nella quietanza e i 30 milioni di lire previsti in una bozza di transazione sottoscritta dalla sola proprietaria. La Corte di rinvio dovrà rivalutare l’ammissibilità della querela alla luce di tali criteri; non è stata quindi decisa nel merito l’autenticità della firma né la domanda risarcitoria. Alla Corte di rinvio è stata demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    Occorre qui ribadire che, ai fini della valida proposizione della querela di falso, l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità (previsto dall’art. 221 c.p.c.) può essere assolto non soltanto con l’indicazione della prova testimoniale (e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l’oggetto) ma anche con l’indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all’accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni.

    Per l’ammissibilità della querela di falso, l’onere di indicare gli elementi e le prove della falsità può essere assolto con qualsiasi mezzo di prova idoneo, comprese le presunzioni; la valutazione preliminare deve considerare l’idoneità astratta degli elementi offerti, senza anticiparne l’esito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Precisamente C.R.I. denuncia con due motivi, articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo e controverso (costituito dalla firma da essa apposta nel verbale di udienza e dalla relazione di consulenza tecnica da essa allegata).

    La norma è richiamata quale base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte accoglie la censura relativa all’errata valutazione dei presupposti di ammissibilità della querela.

  • art. 355 c.p.c.

    All’udienza del 3/7/2013 la C. era comparsa personalmente davanti alla Corte di appello ed aveva dichiarato di voler proporre querela di falso ai sensi dell’art. 355 relativamente alla quietanza prodotta in copia dal Comune convenuto, dichiarando di non aver mai apposto la Propria firma in nessun atto di quietanza riferibile al giudizio, nonchè chiedendo l’esibizione dell’originale del documento.

    La disposizione è richiamata nel testo in relazione alla dichiarazione di proporre querela di falso in appello; la decisione di Cassazione non ne sviluppa un autonomo principio interpretativo.

Massime di principio

  • Nella valutazione preliminare di ammissibilità della querela di falso, il giudice deve verificare la ritualità della proposizione e la rilevanza del documento, nonché l’idoneità astratta degli elementi e dei mezzi di prova offerti a privarlo di efficacia probatoria, senza anticiparne l’esito.
  • L’onere di indicare gli elementi e le prove della falsità richiesto dall’art. 221 c.p.c. può essere assolto anche mediante presunzioni e non è limitato alla prova testimoniale.
  • La disponibilità della parte a rendere saggi grafici, le scritture di comparazione allegate a una consulenza di parte e gli ulteriori elementi presuntivi devono essere valutati complessivamente ai fini della delibazione preliminare di ammissibilità della querela di falso.
  • Quando la decisione d’appello respinge l’eccezione di tardività della querela di falso e la parte interessata non impugna tale statuizione, la proponibilità della querela non può essere rimessa in discussione nel successivo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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