Sentenza n. 2707/2026 - Milano, Sezione 1
per l'esatta ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 479/2024, depositata e resa pubblica il 31 ottobre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 508/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 3 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 24 luglio 2025 – carta docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 479/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 febbraio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era corredata dall'attestazione di definitività. Nonostante la notifica, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima della proposizione del giudizio di ottemperanza. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione integrale della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificando che la sentenza del Tribunale di Lodi era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o comunque esecutive.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione del TAR sulla domanda di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della pronuncia e di nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e, una volta inutilmente decorso, consente al creditore di promuovere l'azione esecutiva o il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
Le disposizioni erano state disapplicate dal giudice del lavoro nella sentenza oggetto di ottemperanza, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per i titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di adottare, entro un termine prestabilito, tutti gli atti necessari a dare piena esecuzione al comando giudiziale, senza riesaminare il merito della controversia definita dal giudicato.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato; al commissario possono essere attribuiti i poteri necessari all'esecuzione sostitutiva della pronuncia.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, l'esecuzione di una pronuncia di condanna al pagamento può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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