Sentenza del 25/01/2019 n. 593 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 39/2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Accertamento sintetico - Spese - Giustificazione Provenienza da somme esenti da imposta o già assoggettate ad imposta - Onere probatorio - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento sintetico relativo al periodo d'imposta 2010, contestando il recupero di euro 29.494,00 per spese certe e di euro 27.420,00 per spese di investimento. Ha sostenuto che tali spese fossero state finanziate mediante redditi dichiarati negli anni precedenti, anticipazioni sugli utili di società partecipate, pagamenti effettuati dalle società in conto futuri utili e versamenti dei soci. Ha inoltre lamentato la mancata instaurazione del contraddittorio e l'omessa valutazione della propria situazione economica complessiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente l'avviso di accertamento e la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito una prova documentale rigorosa dell'origine delle somme utilizzate per sostenere le spese, già tassate, esenti o provenienti da redditi di annualità precedenti. Le copie degli estratti conto recanti annotazioni manoscritte, come "c/utili" o "prestito padre", sono state considerate mere dichiarazioni prive di adeguato riscontro documentale. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4 e seguenti, d.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico mediante determinazione del reddito complessivo sulla base delle spese sostenute e delle disponibilità finanziarie del contribuente.
In presenza di spese certe e investimenti incompatibili con il reddito dichiarato, il contribuente deve dimostrare documentalmente che le somme utilizzate derivavano da redditi di annualità precedenti, redditi esenti, somme già tassate o altre fonti lecite e fiscalmente rilevanti.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Le questioni sollevate in primo grado ma non riproposte specificamente in appello sono state considerate rinunciate.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Poiché l'appello è stato rigettato, il contribuente soccombente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, non è sufficiente affermare che le spese siano state finanziate con risparmi pregressi, redditi già tassati, somme esenti o anticipazioni da società partecipate: occorre fornire una prova documentale precisa, coerente e verificabile.
- Gli estratti conto bancari dimostrano i movimenti finanziari, ma annotazioni manoscritte apposte successivamente dal contribuente non provano da sole la causa del versamento o dell'addebito.
- Per dimostrare anticipazioni sugli utili o finanziamenti da società partecipate sono normalmente necessari documenti societari e contabili coerenti, quali delibere, bilanci, mastrini, scritture contabili, ricevute, contratti e corrispondenza bancaria.
- La prova deve collegare concretamente la specifica spesa alla specifica disponibilità finanziaria e dimostrare che quest'ultima era già stata tassata, era esente o proveniva da periodi d'imposta precedenti.
- In caso di mancata prova documentale, la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria basata sulle spese sostenute può essere confermata anche se la spiegazione del contribuente appare astrattamente plausibile.
- Le eccezioni e i motivi non riproposti espressamente in appello possono essere considerati rinunciati.
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