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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7788/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva riconosciuto prevalente l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, c.p. riducendo la pena ma confermando la condanna. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (1) violazione delle norme procedurali (artt. 179, 191, 354, 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.) e inutilizzabilità dell'accertamento compiuto il 28/11/2011 dalla Guardia di Finanza, che avrebbe visionato DVD e CD sequestrati senza avvisare il difensore; (2) vizio di motivazione circa la ritenuta provenienza illecita dei supporti (film, file musicali, videogiochi) e la mancata considerazione che la duplicazione potrebbe essere stata effettuata dall'imputato stesso; (3) motivi aggiunti relativi alla prescrizione del reato ex art. 648 c.p., sostenendo che il termine si sarebbe estinto il 2/8/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura sulla illegittimità della visione dei supporti formulata in modo aspecifico e priva della cosiddetta "prova di resistenza" (cioè senza mostrare come l'esclusione dell'elemento incida sulla decisione). Ha affermato che la visione di DVD/CD da parte della polizia giudiziaria è mera modalità di percezione e può essere legittimamente effettuata in indagine, soprattutto su supporti masterizzati non modificabili, e che le parti avevano comunque disponibilità dei supporti nel fascicolo dibattimentale. Ha ritenuto adeguata la motivazione del merito circa l'origine illecita dei supporti in assenza di giustificazioni o esami difensivi, e non probante la sola possibilità astratta che l'imputato avesse masterizzato i supporti. Sui motivi di prescrizione la Corte ha confermato che, ai fini del calcolo, la recidiva va comunque considerata anche se ritenuta subvalente dal giudice di merito; inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce la pronuncia sulla prescrizione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare modalità investigative; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Invocato come norma di garanzia procedurale; la Corte ha considerato in concreto legittima la visione dei supporti da parte della polizia giudiziaria nelle indagini.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a nullità o inutilizzabilità: la Corte ha ritenuto la contestazione non specifica e quindi inammissibile.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Riferito alle ipotesi di inutilizzabilità della prova: la Corte ha distinto tra attività di percezione del materiale (ammessa) e attività integrativa della prova, ritenendo la prima legittima.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per profili di procedimento; la Corte non ha ritenuto provata la violazione invocata.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per sottolineare che i supporti sequestrati erano depositati nel fascicolo dibattimentale a disposizione delle parti e del giudice, specie per eventuali contestazioni in dibattimento.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (ricettazione/illiceità dei supporti); la Corte territoriale aveva applicato il secondo comma come attenuante prevalente; la Cassazione ha rilevato che ai fini della prescrizione la recidiva va computata anche se ritenuta subvalente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in relazione ai profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La visione del contenuto di supporti digitali (DVD/CD) da parte della polizia giudiziaria in fase di indagine può costituire una mera modalità di percezione e quindi essere legittima; non sempre determina l'inutilizzabilità della prova se non è provato in modo specifico che l'attività ha violato garanzie processuali.
  • La censura in Cassazione deve essere specifica: il ricorrente deve dimostrare la "prova di resistenza", ossia come l'esclusione dell'elemento contestato altererebbe la struttura argomentativa della decisione; doglianze generiche sono inammissibili.
  • La mera possibilità astratta che i supporti siano stati duplicati dall'imputato non ha efficacia liberatoria senza elementi concreti che rendano plausibile tale alternativa; l'assenza di spiegazioni e la rinuncia all'esame rafforzano la valutazione di responsabilità.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione occorre tener conto della recidiva anche se il giudice di merito l'ha considerata subvalente; inoltre, l'inammissibilità del ricorso limita la possibilità di ottenere pronunce sulla prescrizione.
  • Le contestazioni sulla legittimità e sul contenuto di materiali sequestrati vanno sollevate con precisione nel dibattimento: i supporti conservati nel fascicolo sono a disposizione delle parti e un'eccezione tardiva o generica difficilmente avrà successo in Cassazione.

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