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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47351/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la misura sostitutiva della detenzione domiciliare (art. 66 L. 689/1981, nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 150/2022) e ha convertito la pena residua in anni 3, mesi 4 e giorni 16 di reclusione. Il ricorrente contestava l'interpretazione e l'applicazione degli artt. 66, 68 e 72 L. 689/1981 a seguito della riforma (cd. riforma Cartabia), sostenendo che la revoca/conversione non possa operare se non nei casi previsti dalla norma riformata (es.: condanna definitiva per delitto non colposo o violazioni gravi/reiterate delle prescrizioni) e che la commissione del reato, da sola, non giustifica la revoca senza accertamento penale definitivo. Nel caso di specie si contestava la valutazione che il fatto di rapina aggravata (segnalato dai Carabinieri e supportato da immagini) commesso nel tempo in cui era autorizzato a recarsi al lavoro integri una violazione grave e, sostanzialmente, il reato di evasione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha confermato che il Magistrato di sorveglianza ha legittimamente ritenuto la condotta del detenuto (riproducibile come rapina aggravata nelle ore in cui era autorizzato al lavoro) incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte ha ritenuto corretta la possibilità per il giudice di sorveglianza di effettuare sommari accertamenti e di disporre la revoca e la conversione ai sensi dell'art. 66 L. 689/1981 anche in assenza di sentenza penale definitiva, quando la gravità della condotta e le prove (es. video, riconoscimento) giustifichino la valutazione di incompatibilità con la misura sostitutiva. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge n. 689 del 1981 (artt. 66, 68, 72)

    "salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piu grave"

    La norma prevede la revoca della pena sostitutiva in caso di mancata esecuzione o di violazione grave/reiterata delle prescrizioni, con conversione della parte residua in pena detentiva o in altra pena sostitutiva piu grave. Il giudice di sorveglianza può compiere sommari accertamenti e valutare la compatibilita della condotta con la prosecuzione della misura anche prima di un accertamento penale definitivo.

  • D.Lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia)

    Ha modificato la disciplina delle sanzioni sostitutive (artt. 66, 68, 72 L. 689/1981), introducendo limiti e una formulazione che privilegia la revoca per violazioni gravi o reiterate e precisa i casi in cui la revoca per delitto puo avvenire (in particolare riguardo a condanne a pena detentiva per delitto non colposo). Tuttavia la riforma non impedisce al giudice di sorveglianza di valutare l'incompatibilita delle condotte con la misura anche prima del giudicato, ove sussistano elementi probatori rilevanti.

  • Codice di procedura penale - art. 666

    Norma procedurale richiamata per la conversione della pena successiva alla revoca della misura sostitutiva: il magistrato di sorveglianza procede, se necessario, con gli atti indicati dall'art. 666 c.p.p. dopo i sommari accertamenti.

Massime di principio

  • La revoca della detenzione domiciliare sostitutiva e la conversione della pena possono essere disposte dal magistrato di sorveglianza quando la condotta del beneficiario sia grave o reiterata e incompatibile con la prosecuzione della misura, anche prima di una condanna penale definitiva, se vi sono elementi probatori sufficienti.
  • La commissione di un nuovo reato non costituisce automaticamente motivo di revoca solo in quanto reato; occorre valutare se la condotta sia incompatibile con la misura sostitutiva (es. evasione, abbandono degli obblighi autorizzati) e la sua gravita complessiva.
  • Il magistrato di sorveglianza puo effettuare sommari accertamenti e avvalersi di elementi quali segnalazioni della polizia giudiziaria, immagini video e riconoscimenti per decidere la revoca, pur senza attendere l'esito definitivo del processo penale.
  • La riforma (d.lgs. 150/2022) ha delimitato i casi di revoca e conversione, privilegiando la revoca per violazioni gravi/reiterate o per condanne a pena detentiva per delitti non colposi; tuttavia non elimina la discrezionalita del giudice di sorveglianza nel valutare la compatibilita della condotta con la misura.
  • Nei casi concreti, per ridurre il rischio di revoca, il beneficiario di una misura sostitutiva deve osservare scrupolosamente le prescrizioni e le fasce orarie di autorizzazione, evitando comportamenti che possano essere percepiti come evasione o incompatibili con l'esecuzione della misura.

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