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Sentenza

Sentenza n. 170/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - dell’informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, co. 4 e 91 co. 6 del D.Lgs. 159/2011, trasmessa con prot. uscita n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202300359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento fosse stereotipato, fondato su congetture e privo dell'indicazione di elementi concreti, precisi e convergenti, nonché di un adeguato esame di atti giudiziari, informative di polizia e collegamenti con soggetti determinati. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto e violazione e falsa applicazione del d.lgs. 159/2011, contestando il rilievo attribuito ai legami familiari dei soci con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, l'assenza di precedenti a carico di uno dei soci e la limitata entità dei rapporti commerciali con una società già destinataria di interdittiva antimafia. La ricorrente ha sostenuto che la Prefettura avrebbe dovuto dimostrare sia la mafiosità dei familiari sia l'effettiva ingerenza di questi nella gestione dell'impresa, non essendo sufficienti rapporti parentali o operazioni economiche di modesto importo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al difetto di motivazione, ha rilevato che l'interdittiva era sorretta da un'istruttoria articolata e da una motivazione puntuale, fondata su molteplici elementi: i rapporti familiari dei soci con soggetti gravemente esposti alla criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista; pregresse cointeressenze societarie con soggetti controindicati; frequentazioni rilevate in occasione di procedimenti relativi alle armi; rapporti commerciali, documentati da fatture negli anni 2021 e 2022, con una società già colpita da interdittiva antimafia; collegamenti con imprese e soggetti coinvolti in procedimenti penali o destinatari di provvedimenti interdittivi. Tali elementi, considerati unitariamente e nella loro convergenza territoriale, familiare, societaria ed economica, sono stati ritenuti idonei a fondare una prognosi ragionevole di pericolo di infiltrazione mafiosa. Il giudice ha escluso che fosse necessaria la prova dell'avvenuta infiltrazione o della diretta gestione dell'impresa da parte della criminalità organizzata, essendo sufficiente l'emersione di elementi sintomatici del pericolo di condizionamento. Ha inoltre ritenuto che i rapporti familiari possano assumere autonomo rilievo quando, per intensità e contesto, evidenzino una possibile conduzione familiare o una regia collettiva dell'impresa secondo dinamiche claniche. L'incensuratezza di uno dei soci non è stata considerata decisiva, poiché la funzione dell'interdittiva è preventiva e prognostica e può fondarsi anche su rapporti indiretti con ambienti mafiosi. Analogamente, la modesta entità economica delle fatture non è stata ritenuta sufficiente a escludere la rilevanza dei rapporti, considerata la qualità del contraente, già interdetto, la continuità delle operazioni e l'assenza di prova della loro marginalità rispetto al volume d'affari complessivo. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato ai manifesti vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento, non essendo consentita una valutazione atomistica dei singoli indizi. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore della Prefettura.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La disciplina dell'informazione antimafia consente l'adozione della misura interdittiva sulla base di elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva e della valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento interdittivo deve essere adeguatamente motivato attraverso l'indicazione degli elementi istruttori e del percorso logico che conduce alla prognosi di permeabilità mafiosa; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto rispettato.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    È richiamato in relazione al divieto di detenzione di armi adottato nei confronti di uno dei soci, quale elemento del quadro istruttorio valorizzato dalla Prefettura.

  • art. 25 d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    È richiamato per descrivere il contributo a fondo perduto richiesto e ottenuto dalla società; non costituisce la base decisiva della pronuncia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e prognostica: per la sua adozione non occorre provare l'avvenuta infiltrazione mafiosa, la diretta gestione dell'impresa da parte della criminalità organizzata o specifiche responsabilità penali, essendo sufficiente un quadro complessivo di elementi sintomatici idonei a rendere ragionevole il pericolo di condizionamento mafioso.
  • La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere compiuta considerando unitariamente e non atomisticamente gli elementi raccolti; il valore indiziario di ciascun elemento può emergere dalla sua connessione con gli altri elementi del quadro istruttorio.
  • I rapporti familiari possono fondare o concorrere a fondare un'interdittiva antimafia quando, per intensità, qualità dei soggetti coinvolti e collegamento con ulteriori cointeressenze, frequentazioni o rapporti economici, rendano plausibile una conduzione familiare o una regia collettiva dell'impresa secondo dinamiche claniche.
  • L'incensuratezza dei soci o amministratori e l'assenza di anomalie patrimoniali non escludono il pericolo di infiltrazione mafiosa, poiché la misura è diretta a prevenire il condizionamento criminale e può fondarsi anche su rapporti indiretti o mediati con soggetti contigui alla criminalità organizzata.
  • La modesta entità economica dei rapporti commerciali non ne esclude automaticamente la rilevanza indiziaria: il loro peso deve essere valutato in relazione alla qualità del contraente, alla sua esposizione antimafia, alla continuità delle operazioni e alla concreta incidenza nel complessivo quadro relazionale dell'impresa.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi prefettizia è circoscritto ai manifesti vizi di eccesso di potere, quali illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, e non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa né di procedere alla parcellizzazione dei singoli indizi.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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