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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10562/2020 del 04/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2000-2003; i ricorsi riuniti sono stati respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza e la decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro con sentenza n. 56/4/13, depositata il 24 aprile 2013. L’accertamento sintetico era fondato sulla capacità di spesa in rapporto ai redditi dichiarati. In particolare, la contribuente aveva sottoscritto una quota di 500.000 euro nella società Mulino di A.M. & C. s.n.c. e aveva giustificato la propria capacità contributiva anche con somme percepite dopo gli investimenti del 4 maggio 2004; la CTR aveva rilevato che, al momento della sottoscrizione della quota, il reddito disponibile risultava pari a 69.000 euro, ricavati dalla vendita di un fabbricato il 2 febbraio 2001. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o acritica motivazione per relationem, senza riepilogo dei fatti né valutazione della documentazione; (2) omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza della notificazione degli avvisi, per mancata indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione; (3) omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le prove dei redditi e dei finanziamenti rendevano congruo l’investimento relativo al 2005 e che, quindi, non ricorrevano due periodi d’imposta di non congruità, presupposto per l’accertamento sintetico.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: pur richiamando la motivazione del giudice di primo grado senza riprodurla, la CTR aveva esplicitato il passaggio logico decisivo, ossia l’insufficienza del reddito posseduto al momento della sottoscrizione della quota e la posteriorità delle altre somme rispetto agli investimenti. Ha rigettato anche il secondo motivo: l’omessa indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione integra una nullità della notificazione, sanata dalla proposizione del ricorso, e non l’inesistenza invocata dalla contribuente. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che, se le somme percepite dopo gli investimenti del 4 maggio 2004 rendessero congrua la contribuente per l’annualità successiva, la non congruità resterebbe riferibile a un solo periodo e verrebbe meno il presupposto richiesto dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. La Corte ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla CTR di Catanzaro, in diversa composizione, perché verifichi la rilevanza delle prove relative alle somme conseguite successivamente agli investimenti; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    sulla questione centrale, oggetto della controversia e costituente del resto l’aspetto specifico dell’accertamento, la sentenza ha provveduto ad evidenziare il passaggio logico che la rende immune dal lamentato vizio di nullità, avendo posto il risalto la circostanza fondamentale che il reddito posseduto dalla ricorrente, al momento della sottoscrizione della quota sociale, non giustificava affatto l’investimento operato, tanto più che e operazioni che aveva documentato per giustificare la propria capacità contributiva erano successive rispetto al momento dell’acquisto.

    La motivazione per relationem non determina nullità quando la sentenza, pur aderendo al percorso del primo giudice, rende riconoscibile il passaggio logico relativo alla questione decisiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    sulla questione centrale, oggetto della controversia e costituente del resto l’aspetto specifico dell’accertamento, la sentenza ha provveduto ad evidenziare il passaggio logico che la rende immune dal lamentato vizio di nullità, avendo posto il risalto la circostanza fondamentale che il reddito posseduto dalla ricorrente, al momento della sottoscrizione della quota sociale, non giustificava affatto l’investimento operato, tanto più che e operazioni che aveva documentato per giustificare la propria capacità contributiva erano successive rispetto al momento dell’acquisto.

    La motivazione per relationem è sufficiente se la decisione espone il nucleo logico che giustifica la statuizione sulla questione centrale.

  • art. 112 c.p.c.

    Differente è, invece, il vizio lamentato nel caso di specie, consistente nella mancata indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione, omissioni che determinano una nullità sanata, ex art. 156 c.p.c., mediante la proposizione del ricorso (Cass. n. 18480/16).

    La Corte ha respinto la censura di omessa pronuncia sulla notificazione perché i difetti denunciati non comportavano inesistenza: erano nullità sanate dalla proposizione del ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    Differente è, invece, il vizio lamentato nel caso di specie, consistente nella mancata indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione, omissioni che determinano una nullità sanata, ex art. 156 c.p.c., mediante la proposizione del ricorso (Cass. n. 18480/16).

    La proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione derivante dalla mancata indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione.

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ‘ratione temporis’, prevede testualmente che “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta”.

    Nella disciplina applicabile, l’accertamento sintetico fondato su elementi indicativi di capacità contributiva richiede che il reddito dichiarato risulti non congruo rispetto a tali elementi per almeno due periodi d’imposta. Se le somme provate rendono congrua l’annualità successiva, può venir meno tale presupposto.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non è nulla per il solo fatto che il giudice d’appello rinvii alla decisione di primo grado senza riprodurne integralmente i contenuti, quando affronta la questione centrale ed espone il passaggio logico che sostiene la decisione.
  • La mancata indicazione, nella notificazione dell’avviso di accertamento, del nominativo del messo notificatore e della data di spedizione dà luogo a nullità, non a inesistenza; tale nullità è sanata dalla proposizione del ricorso.
  • Ai fini dell’accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, occorre la non congruità del reddito dichiarato rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva per almeno due periodi d’imposta. Se le prove fornite dal contribuente dimostrano la congruità per una delle annualità considerate, il giudice deve verificare se residui il presupposto della non congruità per almeno due periodi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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