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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10809/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina da una condanna pronunciata dalla corte d'appello nei confronti di più soggetti, tra cui il ricorrente, al pagamento in favore del fallimento di una somma determinata, nei limiti della rispettiva quota ereditaria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, dichiarando però nel ricorso che la sentenza gli era stata notificata a mezzo PEC in una certa data. Nonostante tale dichiarazione, ha depositato nel termine solo la copia autentica della sentenza con attestazione di conformità, senza la relata di notificazione e senza la documentazione della notifica telematica. Inoltre, il ricorso non risultava neppure dimostrato come notificato al curatore, mancando l'avviso di ricevimento. La censura sostanziale non viene esaminata nel merito, perché la Corte rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della documentazione necessaria ex art. 369 c.p.c., in presenza di una notificazione della sentenza dedotta dallo stesso ricorrente e, per di più, notificazione del ricorso comunque tardiva rispetto al termine breve.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, avendo il ricorrente allegato la notificazione della sentenza impugnata, egli fosse onerato del deposito, entro il termine di legge, della copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; tale adempimento non è stato rispettato. La Corte ha inoltre osservato che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava la regola di salvezza elaborata dalla giurisprudenza per il caso di deposito incompleto ma ricorso notificato comunque entro il termine breve. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati. È stato infine dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione è richiesto a pena di improcedibilità quando il ricorrente dichiari che la sentenza gli è stata notificata e, quindi, che decorre il termine breve di impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    L'inosservanza del termine di deposito della documentazione necessaria per verificare la tempestività del ricorso comporta improcedibilità, salvo le eccezioni ricavabili dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 325 c.p.c.

    Quando la sentenza impugnata risulta notificata, il termine di impugnazione è quello breve decorrente dalla notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di allegazione di notificazione della sentenza, si presume operante il termine lungo di impugnazione; nel caso concreto, però, il ricorrente ha allegato la notificazione, rendendo applicabile il termine breve.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    La documentazione mancante non può essere recuperata mediante produzione tardiva, se non nei limiti consentiti dalla norma e comunque non nel caso esaminato.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    Rileva la produzione della documentazione da parte del controricorrente entro i termini di costituzione; nel caso di specie ciò non è avvenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di improcedibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo da versare è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica o la documentazione equivalente della notifica telematica.
  • La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza, quando la notificazione sia dedotta dal ricorrente e non risulti dagli atti del controricorrente o del fascicolo d'ufficio, comporta improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.
  • La regola di salvezza elaborata dalla giurisprudenza per il ricorso notificato entro il termine breve può evitare l'improcedibilità solo se il ricorso risulta tempestivamente notificato rispetto alla pubblicazione della sentenza; se la notificazione del ricorso è tardiva, l'omissione documentale resta fatalmente rilevante.
  • Nel giudizio di cassazione, la verifica della tempestività dell'impugnazione si fonda sulle allegazioni processuali delle parti: in mancanza di allegazione della notifica della sentenza opera il termine lungo, mentre in presenza di tale allegazione opera il termine breve con i correlati oneri documentali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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