Sentenza del 18/12/2015 n. 5527 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Società estinta - Cartella di pagamento - Notifica al socio accomandatario - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M. F. ha impugnato sei cartelle di pagamento relative a IVA e altri tributi degli anni 2001-2005, sostenendo che erano state emesse e notificate nel 2013 per debiti intestati a T. D. sas, società cancellata dal registro delle imprese nel 2006. Ha contestato inoltre la prescrizione della pretesa, la decadenza dai termini di notifica e l'illegittimità della notifica effettuata nei suoi confronti quale socio accomandatario, anziché personalmente quale eventuale successore della società estinta.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la mancata procedura di reclamo/mediazione avrebbe potuto comportare al massimo l'improcedibilità, non l'inammissibilità definitiva, anche alla luce della dichiarazione di incostituzionalità della relativa disciplina. Nel merito, ha dichiarato nulle le cartelle perché riferite a una società già estinta e notificate a M. F. nella sua cessata qualità di socio accomandatario. Dopo l'estinzione, il socio può rispondere soltanto personalmente, quale successore della società, e nei limiti della quota di patrimonio sociale eventualmente ricevuta in liquidazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
L'estinzione della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti o rapporti non definiti, determina la successione dei soci nei rapporti della società estinta.
La cancellazione della società determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore e la successione dei soci rispetto alle pretese dei creditori, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Il socio risponde, in linea generale, nei limiti del patrimonio sociale eventualmente assegnatogli.
Art. 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992, come richiamato dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011
La disciplina prevedeva il reclamo e la mediazione obbligatoria per determinate controversie tributarie di valore inferiore a 20.000 euro.
La mancata attivazione della procedura non poteva giustificare una definitiva dichiarazione di inammissibilità del ricorso; al più poteva comportare l'improcedibilità, consentendo l'attivazione successiva della procedura. La disciplina dell'inammissibilità è stata dichiarata incostituzionale.
Articoli 3, 24 e 111 della Costituzione
Parametri costituzionali richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 98 del 16 aprile 2014.
La previsione dell'inammissibilità automatica del ricorso non preceduto dal reclamo è stata ritenuta lesiva dei principi di uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 4060/2010; Cassazione n. 22863/2011; Cassazione n. 28187/2013; Cassazione n. 6070/2013
La società estinta non può essere destinataria di nuovi atti e i soci subentrano nei rapporti della società soltanto nei limiti previsti dalla legge.
Una cartella non può essere validamente emessa o notificata alla società dopo la sua cancellazione. L'atto deve eventualmente essere rivolto al socio personalmente, quale successore della società, indicando e rispettando i limiti della responsabilità derivante dal patrimonio ricevuto.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la società non può più essere considerata un valido destinatario di cartelle, accertamenti o altri atti della riscossione.
- La notifica effettuata all'ex socio nella sua precedente qualità di amministratore o socio accomandatario è viziata: l'eventuale pretesa deve essere fatta valere nei suoi confronti personalmente, quale successore della società estinta.
- L'ex socio non risponde automaticamente e illimitatamente di tutti i debiti sociali: la responsabilità è normalmente limitata alla quota di patrimonio sociale ricevuta in sede di liquidazione, salvo specifiche diverse responsabilità previste dalla legge.
- L'estinzione della società non cancella necessariamente i debiti, ma modifica il soggetto destinatario dell'azione e impone al creditore di agire correttamente nei confronti dei soci successori.
- Un vizio relativo all'inesistenza della società destinataria dell'atto può comportare la nullità della cartella e può essere rilevato dal giudice quando sia stato dedotto nel processo.
- La mancata mediazione tributaria, quando applicabile secondo la disciplina vigente all'epoca, non giustifica automaticamente una pronuncia definitiva di inammissibilità: occorre verificare gli effetti processuali previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza costituzionale.
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