Sentenza del 13/04/2016 n. 7267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.R. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto valido l'avviso di accertamento INVIM relativo a una compravendita del 29 dicembre 1973. La ricorrente contestava la regolarità della notificazione, sostenendo che l'atto fosse stato consegnato alla moglie del portiere anziché al portiere stesso, senza l'invio della raccomandata prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.c. Ha inoltre denunciato l'omessa prova della notificazione mediante produzione della relata, l'omessa motivazione della decisione e l'errata applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le contestazioni sulla notificazione dell'avviso di accertamento. I quattro motivi non contenevano i quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. per le censure riconducibili all'art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c., né il necessario momento di sintesi o quesito di fatto per il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. C.R. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
La ricorrente sosteneva che la notificazione dell'avviso fosse irregolare perché l'atto era stato consegnato alla moglie del portiere e non risultava inviata la raccomandata prevista dal comma 4. La questione non è stata tuttavia esaminata nel merito, a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Art. 148 c.p.c.
La ricorrente contestava che l'Amministrazione avesse dimostrato l'effettiva esecuzione della notificazione mediante la produzione della relata. Anche questa censura non è stata valutata nel merito.
Art. 156 c.p.c.
Raggiungimento dello scopo
La ricorrente contestava che l'eventuale omissione della raccomandata potesse essere sanata per raggiungimento dello scopo. La Corte non ha deciso tale questione sostanziale.
Art. 2697 c.c.
La ricorrente sosteneva che spettasse all'Amministrazione finanziaria provare la regolare notificazione dell'avviso. La censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Termini per l'accertamento
La ricorrente richiamava il termine di decadenza dell'Amministrazione dall'accertamento, sostenendo che la sanatoria della notificazione non potesse operare dopo la scadenza del termine. La Corte non ha affrontato il merito.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, ciascun motivo relativo a violazioni di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto; il motivo di natura motivazionale doveva contenere un autonomo momento di sintesi o quesito di fatto. La mancanza di tali requisiti comportava l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360 c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione
Le censure della ricorrente erano state formulate ai sensi dei nn. 3 e 5 del primo comma, ma non rispettavano i requisiti formali aggiuntivi previsti dall'art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale distinguere tra esposizione della censura e sintesi conclusiva prescritta dalla legge: la sola illustrazione del motivo non sostituisce il quesito di diritto o il momento di sintesi quando questi siano richiesti.
- Per i ricorsi soggetti alla disciplina dell'art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto o del quesito di fatto comporta l'inammissibilità, impedendo alla Corte di esaminare anche questioni potenzialmente fondate nel merito.
- Le contestazioni sulla notificazione di un atto tributario devono essere formulate indicando con precisione il vizio, la prova della notificazione, la relata, il destinatario dell'atto e gli effetti concreti dell'eventuale irregolarità.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una specifica ratio decidendi, ogni motivo deve confrontarsi direttamente con essa e indicare quale diversa regola giuridica avrebbe dovuto essere applicata.
- La Corte di cassazione può definire il giudizio per ragioni processuali senza pronunciarsi sulla validità sostanziale dell'accertamento o della notificazione; pertanto, il rispetto dei requisiti formali del ricorso è preliminare all'esame del merito.
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