Cassazione Penale, Sentenza n. 7217/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in abitazione (5/2/2016) con tre motivi: 1) carenza delle indagini della polizia giudiziaria (mancata esecuzione di accertamenti tecnici, perquisizioni domiciliari, sequestri e arresti); 2) vizio di motivazione e inosservanza della legge penale perché la condanna sarebbe basata su elementi meramente indiziari non idonei a provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; 3) applicazione retroattiva di una normativa più sfavorevole (art. 2, comma 4, c.p.) e uso del nuovo trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge n.103/2017 anziché di quello vigente alla data del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Motivi: il primo motivo è generico e privo di specifici riferimenti di diritto e di motivazione, quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; il secondo motivo pretende una rivalutazione delle fonti probatorie e non deduce travisamenti specifici o macroscopiche illogicità della motivazione, pertanto è inammissibile; il terzo motivo è manifestamente infondato poiché i giudici di merito hanno applicato una pena (3 anni e 900 euro di multa) compatibile con i limiti edittali vigenti al momento del fatto e non si è dato alcun elemento che provi l'applicazione della disciplina più sfavorevole successiva.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi di ricorso; la Corte osserva che il vizio di cui alla lett. c) deve essere specifico e riferito a norme processuali sanzionate da nullità/inutilizzabilità/decadenza; motivi generici sono inammissibili
art. 533 cod. proc. pen.
Riferimento al parametro della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" che opera primariamente in sede di merito; in Cassazione può essere valutato solo se la motivazione presenta manifesta illogicità
art. 2, comma 4, cod. pen.
Il ricorrente invoca la non applicabilità di norme più sfavorevoli; la Corte verifica che la pena inflitta rientrava nei limiti previsti dalla norma vigente al momento del fatto, escludendo l'applicazione retroattiva della riforma penale invocata
art. 624-bis cod. pen.
Norma sostanziale sul furto in abitazione menzionata in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte accerta che non è stata applicata la nuova edizione normativa come minimo edittale
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato ai sensi della sentenza: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Motivi di cassazione devono essere specifici: indicare la norma violata, il punto preciso della motivazione impugnata e riferimenti puntuali agli atti; denunce generiche sulle indagini sono inammissibili
- La Corte di legittimità non può procedere a una riconsiderazione complessiva delle prove; le censure sulla valutazione probatoria sono ammissibili solo se si denunci uno specifico travisamento o una manifesta illogicità della motivazione
- La regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" è criterio della fase di merito; in Cassazione rileva solo se l'omissione di tale criterio determina una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria
- Per contestare l'applicazione di una legge più sfavorevole occorre dimostrare che i giudici abbiano effettivamente applicato la nuova disciplina; l'accertamento si basa sul confronto tra la pena inflitta e i limiti edittali vigenti al momento del fatto
- La semplice mancata esecuzione di accertamenti investigativi non invalida automaticamente il processo: è necessario dimostrare che la mancata attività abbia concretamente prodotto una nullità o abbia pregiudicato il diritto di difesa in modo rilevante
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