Cassazione Civile, Sentenza n. 22044/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del provvedimento di incameramento delle eccedenze a credito delle addizionali provinciali risultanti dalle dichiarazioni di consumo per i periodi 2007-2011. La contribuente aveva utilizzato le eccedenze in detrazione dalle accise ai sensi del d.m. 7 agosto 2012 previa comunicazione all'Ufficio; l'Agenzia ha disconosciuto l'estinzione per compensazione e ha incamerato le addizionali non utilizzate, ritenendo tardiva la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 14, comma 2, TUA. Il ricorrente deduceva che si applicasse la prescrizione ordinaria e che la compensazione/detrazione non fosse soggetta al termine decadenziale biennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito a favore di AXPO. Ha stabilito che al rimborso delle accise si applica il termine decadenziale biennale (art.14, comma 2, TUA) e non la prescrizione ordinaria, ma che la decorrenza del termine varia: se l'eccedenza emerge ab origine il termine decorre dal pagamento; se l'eccedenza nasce dalla dichiarazione di consumo (caso di specie) il termine decorre dall'ultima dichiarazione in cui la detrazione era possibile. Inoltre la detrazione (meccanismo revolving/riporto a nuovo) è lo strumento ordinario per soddisfare il credito e, se utilizzabile, non è soggetta al termine decadenziale. Nel caso concreto la domanda di rimborso del 16/03/2013 è risultata tempestiva (termine decorrente dall'ultima dichiarazione utile del 31/03/2012) e la società aveva effettuato la comunicazione del 27/11/2012 prevista dal d.m. 7/8/2012; pertanto il ricorso è stato accolto. Spese dei due gradi di merito compensate; Agenzia condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 18)
L'abrogazione delle addizionali provinciali ha reso impossibile il riporto a nuovo delle eccedenze e ha determinato la possibilità di qualificare il credito come indebito oggettivo a decorrere dall'abrogazione, consentendo il rimborso entro il termine decadenziale.
decreto ministeriale 7 agosto 2012 (art. 1)
"le somme relative all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (…) versate all’erario ai sensi del comma 4, secondo periodo, del medesimo articolo 6, in eccedenza di quanto dovuto, quali risultano dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 53, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa all’anno 2011, possono essere detratte, previa apposita comunicazione, fino alla concorrenza della medesima eccedenza, dai versamenti delle rate di acconto dell’accisa sull’energia elettrica ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, a valere dalla rata avente scadenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Consente la detrazione delle eccedenze di addizionali dalle rate di acconto delle accise, anche per eccedenze relative a periodi precedenti (credito revolving), purché il contribuente abbia effettuato la comunicazione all'Ufficio; la detrazione è strumento ordinario alternativo al rimborso.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 14, comma 2
Si applica il termine decadenziale biennale per la domanda di rimborso delle imposte; la Corte precisa però che la decorrenza di tale termine dipende dalla natura dell'eccedenza: dal pagamento se indebito ab origine, dall'ultima dichiarazione utile se l'eccedenza emerge in sede di dichiarazione.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 56
Riguarda i versamenti delle rate di acconto dell'accisa; il d.m. 7/8/2012 permette di detrarre le eccedenze delle addizionali dalle rate di cui all'art. 56, comma 1.
cod. civ. - art. 2946
Riferimento alla disciplina della prescrizione ordinaria; la Corte ha escluso l'applicazione della prescrizione ordinaria al rimborso in favore dell'applicazione del termine decadenziale biennale previsto dall'art. 14 TUA.
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (art. 6)
Norma di riferimento per l'accisa sull'energia elettrica e per il regime delle addizionali; richiamata per individuare la base normativa delle eccedenze risultanti dalle dichiarazioni di consumo.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 53, comma 8
Norma richiamata dal d.m. 7/8/2012 per la determinazione delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione di consumo; rilevante per stabilire il contenuto dichiarativo che genera il credito.
Massime di principio
- Il rimborso delle eccedenze di accise è soggetto al termine decadenziale biennale ex art. 14, comma 2, TUA e non alla prescrizione ordinaria; tuttavia la decorrenza del termine varia a seconda dell'origine dell'eccedenza.
- Se l'eccedenza emerge ab origine (pagamento indebito), il termine biennale decorre dalla data del pagamento; se l'eccedenza nasce in sede di dichiarazione di consumo, il termine decorre dall'ultima dichiarazione in cui la detrazione poteva essere effettuata.
- La detrazione (meccanismo di riporto/revolving) delle eccedenze dalle accise è lo strumento ordinario per soddisfare il credito: quando è utilizzabile non opera il termine decadenziale per il rimborso perché non si è in presenza di un indebito oggettivo.
- Quando cessa il rapporto d'imposta o l'imposta viene abrogata (impossibilità di riporto/revolving), il credito diventa indebito oggettivo e può essere richiesto a rimborso entro il biennio decorrente dalla data in cui è cessata la possibilità di detrazione.
- E' necessaria la comunicazione all'Ufficio per poter utilizzare la detrazione prevista dal d.m. 7/8/2012; conservare la prova della comunicazione e delle dichiarazioni è cruciale per difendere la tempestività delle domande.
- Non è corretto estendere analogicamente le regole dell'IVA alle accise: struttura dell'accisa (monofase, rivalsa facoltativa) differisce e giustifica regole diverse in tema di rimborso/compensazione.
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