Cassazione Civile, Ordinanza n. 32287/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro l'annullamento, da parte del giudice di primo grado, di un avviso di accertamento IVA relativo al 2009. Con l'atto impositivo veniva contestata l'indebita detrazione IVA per un'operazione formalmente articolata in due negozi tra società consociate: da un lato la cessione di prodotti finiti, semilavorati e materie prime di magazzino; dall'altro un contratto di servizi con impiego di personale specializzato della società italiana presso la società estera. Secondo l'Ufficio, i due atti andavano letti unitariamente come cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'imposta di registro e indetraibilità dell'IVA. I motivi di ricorso erano tre: (1) violazione degli artt. 2 e 19 d.P.R. 633/1972, 2112, 2555 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito escluso la cessione di ramo d'azienda; (2) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la riqualificazione dell'operazione non richiedesse la prova dell'intento elusivo; (3) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha escluso l'improcedibilità eccepita dalla controricorrente, ritenendo che fosse stata depositata la sentenza impugnata con attestazione di conformità e relata di notifica. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica e assertiva, consentiva di comprendere il percorso logico seguito e non era apparente. Quanto ai primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte li ha disattesi alla luce dell'interpretazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 come modificato dalla legge del 2017 e interpretato autenticamente dalla legge n. 145/2018: ai fini dell'imposta di registro conta l'atto come risulta dal suo testo, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati. Poiché la controversia dell'Ufficio presupponeva proprio una riqualificazione unitaria dei negozi sulla base di elementi esterni, la censura non poteva essere accolta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della decisione favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro invocato per dedurre la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.
art. 369 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che l'improcedibilità non sussistesse, poiché il deposito richiesto risultava effettuato nei termini e con i documenti necessari.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto desumibili dal suo testo, senza ricorso ad elementi extratestuali o ad atti collegati; la norma, nel testo novellato, opera anche retroattivamente per i giudizi pendenti.
art. 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017, n. 205
È indicata come disposizione che ha modificato l'art. 20 del TUR, con interpretazione incentrata sul contenuto dell'atto registrando.
art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145
È stata considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 20 del TUR, con efficacia anche per gli atti anteriori nei giudizi ancora pendenti.
art. 2, comma 2, lettera b), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma ritenuta violata dall'Ufficio nella dedotta indebita detrazione IVA.
art. 19, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma ritenuta violata dall'Ufficio nella dedotta indebita detrazione IVA.
art. 2112 c.c.
Richiamato dall'Ufficio per sostenere che l'operazione integrasse un trasferimento di ramo d'azienda.
art. 2555 c.c.
Richiamato dall'Ufficio quale base per la nozione di azienda o ramo d'azienda.
art. 2697 c.c.
Richiamato dall'Ufficio in tema di onere della prova circa la natura dell'operazione.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, nel testo risultante dalle modifiche del 2017 e dall'interpretazione autentica del 2018, impone di qualificare l'atto in base al solo contenuto testuale, senza utilizzare elementi extratestuali o atti collegati.
- La disciplina interpretativa dell'art. 20 del TUR si applica retroattivamente anche agli atti stipulati prima della sua entrata in vigore, se il contenzioso è ancora pendente.
- Quando la motivazione del giudice di merito espone, anche sinteticamente, le ragioni del decisum e rende intellegibile il percorso logico seguito, non ricorre il vizio di motivazione apparente.
- La riqualificazione fiscale di una sequenza negoziale non può fondarsi, ai fini dell'imposta di registro, sulla complessiva unitarietà economica dell'operazione se tale unitarietà non risulta dal testo degli atti da registrare.
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